La separazione personale dei coniugi, in Italia è regolamentata dal codice civile  (artt. 150 e ss.), dal codice di procedura civile  e da una serie di norme speciali.Indice

Separazione giudiziale
La separazione giudiziale è il procedimento con il quale si ottiene una sentenza di separazione: essa non fa venir meno lo status di coniuge ma incide su alcuni obblighi tipici del matrimonio: una volta separati non si ha l'obbligo di convivenza né di fedeltà né si è più in comunione dei beni (se quello era il regime patrimoniale prescelto dai coniugi), di converso resistono ancora gli obblighi di mantenimento del coniuge, di partecipazione alla gestione della famiglia e di educazione della prole.
La separazione giudiziale, secondo il codice civile italiano, si può avere su istanza di parte o perché ci sono state delle violazioni degli obblighi matrimoniali da parte di uno dei coniugi o perché ci sono delle circostanze oggettive che rendono non più sostenibile la prosecuzione del rapporto.
Il processo inizia con ricorso al presidente del tribunale del luogo in cui è individuata l'ultima residenza della coppia (se non l'hanno mai avuta allora si segue il classico sistema del tribunale competente nel luogo di residenza del convenuto).
Nel ricorso l'istante dovrà fornire gli elementi sui quali si fonda la richiesta e la dichiarazione sull'esistenza di prole (vedremo successivamente che questo è molto importante). Il presidente del tribunale accogliendo il ricorso fissa con decreto la data della udienza di comparizione dei coniugi. L'istante dovrà provvedere a notificare il decreto all'altro coniuge. Nel tempo che intercorre tra notifica ed udienza le parti potranno depositare presso la cancelleria del giudice tutte le eventuali memorie scritte nonché le loro dichiarazione dei redditi (per individuare i cespiti patrimoniali con esattezza).
L'udienza di comparizione si svolge dinanzi al solo presidente del tribunale (questa è la prima delle due fasi nelle quali si divide il processo di separazione) e devono comparire obbligatoriamente e personalmente i coniugi: se non si presenta il coniuge attore (colui che ha promosso il processo) il presidente dichiara estinto il processo per abbandono degli atti mentre se non si presenta il coniuge convenuto il presidente dovrà fissare una nuova udienza ed eventualmente decidere con ordinanza sulle questioni urgenti che non possono essere rimandate alla successiva udienza. Una volta che i due coniugi compaiono entrambi il presidente del tribunale compie un tentativo di conciliazione nel quale cerca di far desistere le parti dal loro intento di separarsi: se le parti si accordano e si riconciliano il presidente redige il processo verbale e la causa si estingue, se le parti non si accordano allora il presidente è obbligato a far proseguire la causa dinanzi al giudice istruttore.
L'ordinanza con la quale in presidente del tribunale rinvia la causa al giudice istruttore (questa è la seconda fare del processo) contiene:
    1. decisioni relative all'ambito economico (assegnazione abitazione, mantenimento coniuge)
    2. decisioni relative alla prole (affidamento)
    3. fissazione del giorno in cui si dovrà tenere l'udienza dinanzi al giudice istruttore
    4. fissazione del termine entro il quale il coniuge attore devo costituirsi in giudizio con il deposito di una memoria difensiva ad hoc (in realtà ha i contenuti di un vero e proprio atto di citazione per cui si possono inserire richieste e fatti nuovi)
    5. fissazione del termine entro il quale il coniuge convenuto si deve costituire se non lo ha già fatto partecipando all'udienza di comparizione.
L'ordinanza è immediatamente esecutiva (cioè vale come titolo esecutivo idoneo ad attivare il processo di esecuzione forzata)
L'ordinanza è modificabile e revocabile in qualsiasi momento dal giudice istruttore.
L'ordinanza è appellabile mediante RECLAMO presso la Corte d'appello.
L'ordinanza deve essere notificata sia al coniuge convenuto sia al PM (il PM è una parte necessaria nel processo di separazione perché è chiamato a tutelare gli interessi dei figli che potrebbero essere lesi dai genitori: il Pm può produrre nuove prove o avanzare richieste e addirittura impugnare la sentenza se lede gli interessi patrimoniali dei figli).
La fase dinanzi al giudice istruttore (la seconda fase del processo di separazione) è simile ad un processo di cognizione in rito ordinario anche se ci sono delle differenze rilevanti: il giudice non può tentare nuovamente la riconciliazione e può assumere d'ufficio nuove prove relative alla prole).
Altra particolarità è che se oltre all'istanza di separazione in sé ci sono altre questioni da trattare (divisione del patrimonio, affidamento figli) il giudice può emettere una sentenza non definitiva di separazione con la quale sentenzia immediatamente la separazione e fa proseguire la causa solo per risolvere le altre questioni (impugnabile entro 10 giorni dalla notifica) Una volta giunto a conclusione il processo il tribunale emette la sentenza di separazione che può essere impugnata come un'ordinaria sentenza.
Se richiesto il giudice addebita ad una delle due parti la separazione (quella che ha violato i doveri coniugali) e questo incide sui diritti successori e sull'assegno di mantenimento.
L'art. 143 c.c. stabilisce i diritti e doveri reciproci dei coniugi e precisamente: "[...] Dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione. Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia".
La Cassazione ha ribadito, con sentenza n. 16270/2013, che l'infedeltà comporta l'addebito della separazione solo quando è causa della rottura del rapporto coniugale (affectio coniugalis) e non quando il tradimento avviene perché il rapporto di coppia era già compromesso e, pertanto, la relazione extraconiugale costituisce una mera conseguenza.
Il giudice può affidare il godimento della casa coniugale ad uno dei due coniugi, soltanto se questi è affidatario di figli minorenni, o di figli maggiorenni incolpevolmente non autosufficienti, non in ragione della condizione economica dei coniugi (art. 155 c.c. comma quater, e art. 6 comma 6 l. 898/1970).
Gli obblighi di mantenimento non sussistono se le parti hanno sottoscritto un contratto prematrimoniale, che dispone diversamente (art. 155 c.c.). Non è necessario l'atto notarile, può essere formulato come scrittura privata con autentica di firma e autocertificazione che le parti sono in grado di intendere e di volere.