La violazione dell’obbligo di fedeltà coniugale, particolarmente se attuata attraverso una stabile relazione extraconiugale, rappresenta una violazione particolarmente grave di tale obbligo, che, determinando normalmente l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza, deve ritenersi, di regola, causa della separazione personale dei coniugi e, quindi, circostanza sufficiente a giustificare l’addebito della separazione al coniuge che ne è responsabile, sempreché non si constati la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale mediante un accertamento rigoroso e una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, da cui risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale (Cass., 9 giugno 2000, n. 7859).

Le dichiarazioni rese da un figlio delle parti in causa non possono  essere inquadrate né nello schema della testimonianza, né nell'ambito di un qualsiasi altro mezzo istruttorio e non possono assumere valenza probatoria rispetto alla domanda di addebito della separazione, ove non siano corroborate da altre prove.

Neppure a mancata comparizione di una delle parti alle udienze fissate per l'espletamento del mezzo istruttorio consentono di ritenere provati i fatti dedotti nell'interrogatorio, ossia l'instaurazione di una relazione extraconiugale in costanza di matrimonio e la sussistenza del nesso di causalità tra la violazione del dovere di fedeltà e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, laddove difettino altri elementi di prova.


La relazione intrattenuta da un coniuge con terzi, qualora, considerati gli aspetti esteriori caratterizzanti la stessa nell'ambiente in cui i coniugi vivono, sia idonea a dar luogo a plausibili sospetti di infedeltà, è tale da costituire causa di addebito della separazione ex art. 151 c.c.
anche qualora di fatto non si sostanzi in un vero e proprio tradimento, poiché in ogni caso tale da determinare l'offesa alla dignità ed all'onore dell'altro coniuge.

Ai fini della 'addebitabilità della separazione, l'indagine sull'intollerabilità della convivenza deve essere effettuata con una valutazione globale e con la comparazione delle condotte di tutti e due i coniugi, non potendo il comportamento dell'uno essere giudicato senza un raffronto con quello dell'altro. Infatti, solo tale comparazione permette di riscontrare se e quale rilevanza essi abbiano avuto, nel verificarsi della crisi matrimoniale.”
(Cass. n. 14162/2001) ed ulteriormente : “il giudice deve accertare che la crisi coniugale sia ricollegabile al comportamento oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi e che sussista, pertanto, un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della convivenza, condizione per la pronuncia di separazione (Cass. n. 279/2000).