La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 14830/2017 del 19.06.2017, ha sancito la modificabilità d’ufficio, ad opera del giudice, dei provvedimenti temporanei e urgenti nell’interesse della prole e dei coniugi adottati durante la procedura di separazione in sede di udienza presidenziale. Infatti i provvedimenti necessari alla tutela degli interessi morali e materiali della prole, qual è l’attribuzione e la determinazione dell’assegno di mantenimento a carico del genitore non affidatario, possono essere adottati d’ufficio, essendo rivolti a soddisfare esigenze e finalità pubblicistiche sottratte all’iniziativa ed alla disponibilità delle parti (e multis, Cass. 27 gennaio 2012, n. 1243, in motivazione, Cass. 3 agosto 2007, n. 17043; Cass. 13 gennaio 2004, n. 270), secondo giurisprudenza costante della Corte Suprema di Cassazione. Questo è stato sancito con l’ordinanza n. 14830 della Corte di Cassazione Sesta Sezione del 14 Giugno 2017.