Risulta applicabile il regime di totale esenzione da ogni tributo per gli "atti relativi al procedimento di separazione o divorzio"

La Cassazione era ferma (sentenze n. 7493/2002; n. 16171/2003; n. 860/2014) sul punto di ritenere applicabile l'esenzione da ogni imposta di bollo, registro ed ogni altra tassa di cui all'articolo 19 della legge 74/1987 «a tutti gli atti e convenzioni che i coniugi pongono in essere nell'intento di regolare sotto il controllo del giudice i loro rapporti patrimoniali conseguenti allo scioglimento del matrimonio o alla separazione personale, ivi compresi gli accordi che contengono il riconoscimento o il trasferimento della proprietà esclusiva di beni mobili ed immobili all'uno o all'altro coniuge».  

Riteneva, invece, l'esenzione non operante nell'ipotesi di «atti ed accordi che non siano finalizzati allo scioglimento della comunione tra coniugi conseguente alla separazione, ma siano soltanto occasionalmente generati dalla separazione». 

La sentenza n. 3110/2016 prende dunque atto che anche gli accordi che prevedano, nel contesto di una separazione tra coniugi, atti comportanti trasferimenti patrimoniali dall'uno all'altro coniuge o in favore dei figli, debbano essere intesi come specifici aspetti della «negoziazione globale» che i coniugi pongono in essere all'atto della separazione o della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
 
La Cassazione ritiene, pertanto, che l'esenzione di cui all'articolo 19, legge 74/1987 competa a tutti gli accordi di separazione che rientrino nel concetto di "negoziazione globale" e che cioè, anche attraverso la previsione di trasferimenti mobiliari o immobiliari, siano volti a definire in modo tendenzialmente stabile la crisi coniugale, destinata a sfociare, di lì a breve, nella cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario o nello scioglimento del matrimonio civile: «non sembra, infatti, potersi più ragionevolmente negare che detti negozi siano da intendersi quali "atti relativi al procedimento di separazione o divorzio", che, come tali possono usufruire dell'esenzione di cui all'articolo 19 della legge n. 74/1987».


Pertanto, nell'accordo di separazione o divorzio dovranno risultare tutti gli estremi dell'immobile da trasferire, la quota di trasferimento, nonchè ogni altra indicazione specifica che servirà ai fini della trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari avente quale sede territoriale di competenza quella ove è ubicato l'immobile.

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