Può essere omologato il verbale di separazione consensuale che preveda solo temporaneamente il prosieguo della coabitazione, per fini meramente transitori.
Infatti, può capitare che uno dei due ex coniugi necessiti di tempo per reperire una nuova sistemazione o che ci siano momentanee difficoltà economiche.
Pertanto, in questi casi, l’omologa è concessa laddove la prosecuzione della coabitazione di fatto sia limitata nel tempo e sino al verificarsi di talune condizioni ("sino a quando la situazione economica sia mutata"; "per il tempo necessario a consentire al sig...di reperire idonea sistemazione"; "per il tempo necessario a consentire alla sig.ra .............di reperire stabile occupazione").
Al contrario, non può essere omologato l’accordo di separazione consensuale con il quale i coniugi convengono di separarsi pur intendendo proseguire la loro convivenza a tempo indeterminato. 
Non è pertanto possibile che i coniugi domandino al giudice di avallare la loro condizione di “separati in casa”, in quanto una simile situazione non è permessa dalla legislazione vigente, poiché, altrimenti, l’istituto della separazione consensuale si potrebbe anche prestare per assumere accordi del tutto svincolati «da riferimenti oggettivi», e realizzare «operazioni elusive o accordi simulatori» con «finalità anche illecite» (Tribunale di Como con un provvedimento del 6 giugno 2017).
Nel caso concreto, due coniugi avevano presentato all’autorità giudiziaria un’istanza per ottenere l’omologa di un accordo di separazione personale consensuale, con la quale avevano richiesto di essere dichiarati separati «perché soggettivamente» si ritenevano tali, non provando «più reciprocamente sentimento né attrazione fisica»; tuttavia, essi avevano manifestato il desiderio di «proseguire una convivenza meramente formale».
Tuttavia, gli ex coniugi avevano chiesto l’omologa sulla base di questa prosecuzione di convivenza a tempo indeterminato, «nella prospettiva di preservare le risorse economiche familiari» e di «agevolare il percorso di studi del figlio (di anni 18)», nonché per garantire alla moglie l’eventuale assistenza personale di cui ella aveva bisogno, in quanto afflitta da problemi di salute.
Secondo il Tribunale, una tale richiesta di separazione coniugale, ma con il mantenimento della convivenza, non può essere accolta poiché il desiderio degli ex coniugi di continuare la loro convivenza da “separati in casa”, seppur «legittimo sul piano personale ed attuabile nella sfera privata», non corrisponde ad alcun istituto riconosciuto dalla legislazione vigente.
Il decreto di omologa dell’accordo di separazione, infatti, «svolge la funzione di controllare la compatibilità della convenzione pattizia rispetto alle norme cogenti ed ai principi di ordine pubblico» e, «in presenza di figli minori, ovvero maggiorenni non autosufficienti economicamente», consente di compiere un’indagine in merito alla «conformità delle condizioni relative ad affidamento e mantenimento allo interesse degli stessi» (in tal senso, ad esempio le sentenze di Cassazione n. 9287/1997 e n. 2602/2013).
Con il provvedimento di omologa, quindi, viene attribuito riconoscimento giudiziale a un accordo privatistico, ma non ci si può spingere al punto di veder riconosciuta agli ex coniugi la condizione di «separati in casa», dal momento che l’intollerabilità della convivenza rappresenta uno dei presupposti basilari della separazione (si vedano, tra le tante, sul punto, le sentenze di Cassazione n. 8713/2015, 21099/2007, 8272/1999, 12775/1995).
In altre parole, l’ordinamento non può dare avallo «a soluzioni “ibride”», con la conseguenza che non può essere affermata la validità di un accordo «volto a preservare e legittimare la mera coabitazione una volta che sia cessata la comunione materiale e spirituale tra le parti».
Sul piano personale gli ex coniugi hanno la facoltà di comportarsi e autodeterminarsi come meglio credono, tuttavia, l’autonomia privata non si può spingere al punto di «piegare gli istituti giuridici», sino a dare riconoscimento e tutela a situazioni che, non solo non sono previste dall’ordinamento, ma si pongono altresì in contrasto con i principi che ispirano la normativa in materia familiare.