Il Decreto Legge n. 132/2014, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 162/2014 ha previsto la possibilità di effettuare in modo semplificato separazioni e divorzi davanti all’Avvocato e davanti all’Ufficiale di Stato Civile, a determinate condizioni.
Il citato decreto legge prevede all’art. 6 la convenzione di negoziazione assistita da un avvocato. La negoziazione assistita da un avvocato può essere conclusa tra coniugi al  fine  di  raggiungere  una  soluzione consensuale di separazione personale,  di  cessazione  degli  effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio, di modifica  delle condizioni di separazione o di divorzio. L’accordo raggiunto a  seguito  della  convenzione di negoziazione assistita  da  un  avvocato  produce  gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali  che  definiscono, nei casi di cui al comma 1, i procedimenti di separazione  personale, di cessazione degli effetti civili del  matrimonio,  di  scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni  di  separazione  o  di divorzio.
L’art. 12 del citato D.L. n. 132/2014 prevede, la possibilità per i coniugi di comparire direttamente e congiuntamente innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio. L’assistenza di un avvocato è facoltativa.  Il comma 3 dell’art. 12 definisce che l’ufficiale dello stato civile riceve da  ciascuna  delle  parti personalmente la dichiarazione che esse vogliono separarsi ovvero far cessare gli effetti civili del matrimonio o ottenerne lo scioglimento secondo condizioni tra di esse concordate. La Direzione Centrale per i Servizi Demografici del Ministero dell’Interno con la circolare n. 2469 del 15.11.2016 si è pronunciata in merito alla possibilità o meno per i coniugi di farsi rappresentare da un procuratore speciale, ai fini della formazione di un atto di divorzio o di separazione dinanzi all’Ufficiale dello Stato Civile. La circolare indica che allo stato della vigente legislazione, non è ammessa la possibilità per i coniugi di farsi rappresentare da un procuratore speciale nel compimento degli atti individuati dall’art. 12 del D.L. n. 132/2014, convertito dalla L. 162/2014.