La separazione personale dei coniugi, in Italia è regolamentata dal codice civile  (artt. 150 e ss.), dal codice di procedura civile  e da una serie di norme speciali.

La separazione consensuale
 
La separazione consensuale è uno dei due modi per ottenere la separazione legale tra coniugi (l'altro è la separazione giudiziale).

Si chiama consensuale proprio perché prevede il consenso espresso di entrambi i coniugi che giungono ad un accordo sulla spartizione dei loro beni in comunione e sull'affidamento dei figli nonché su tutte le possibili questioni connesse ad una separazione.

Il consenso delle parti può essere originario se il ricorso è presentato da tutte e due le parti ma può anche essere successivo nel senso che la separazione può partire come giudiziale (istanza di una sola parte) e poi divenire consensuale successivamente: la dottrina è dibattuta su quale possa essere il termine ultimo per esprimere in consenso, c'è chi lo individua nel tentativo di riconciliazione c'è chi dice addirittura che sia la fase dinanzi al giudice istruttore (quando ormai siamo oltre la metà della causa).

Il consenso naturalmente si può anche revocare e la maggioranza della dottrina dice che termine ultimo per revocare il consenso sia l'udienza di comparizione cioè il momento nel quale il giudice dovrebbe prendere atto del fallimento del tentativo di riconciliazione. L'accordo tra i due coniugi deve essere sottoposto all'analisi del tribunale che, con le formalità della camera di consiglio, valuta che l'accordo sia coerente con la legge e che vengano rispettati i diritti della prole.

Se la valutazione è favorevole allora omologano l'accordo con decreto (impugnabile con appello in Corte d'appello)

Se la valutazione è sfavorevole vengono trasmessi tutti gli atti al giudice istruttore affinché la causa prenda il corso di una separazione giudiziale.
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L'avv. Michele MEMEO è membro dell'AMI (Associazione Matrimonialisti Italiani) Lo studio è decisamente orientato verso le pratiche di separazione e divorzio. L'esperienza ultraventennale ci consente un approccio multidisciplinare e completo, per la piena tutela dei diritti dei nostri assistiti (dal colloquio preliminare e gratuito, al ricorso per Separazione o Divorzio, alla tutela penalistica per reati connessi al diritto di famiglia, alla tutela patrimoniale dei clienti), con particolare riguardo alla tutela dei figli minori o maggiorenni conviventi ed economicamente non autonomi, ai diritti sulla casa coniugale ecc... Per garantire la riservatezza dei nostri clienti abbiamo riservato il martedì ed il giovedì ad incontri in studio su appuntamento. Il costo del nostro intervento viene concordato prima e non riserva sorprese. Siamo abilitati al patrocinio a spese dello Stato: chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 10.766,33 (*) può essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato.