Il Decreto Legge n. 132 del 12 settembre 2014 (convertito con legge 10 novembre 2014, n. 162), nell'ambito delle misure inserite in materia di giustizia civile, ha introdotto la Convenzione di Negoziazione Assistita (articolo n. 6) da uno o più avvocati per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
La Convenzione di Negoziazione Assistita da uno o più avvocati è un accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole una controversia tramite l’assistenza di avvocati iscritti all’albo. L’iter da realizzare, qualora uno dei due coniugi decida di separarsi legalmente senza ricorrere al Tribunale, è quella di rivolgersi a un avvocato che proceda con l’invito alla negoziazione assistita (art. 2; 3 e 4 della Legge 162/14), ossia l’invito all’altro coniuge di aderire, tramite assistenza di un altro legale, alla convenzione di negoziazione al fine di sottoscrivere insieme gli accordi della separazione, con il preavviso e l’intento che in caso di mancata risposta entro 30 giorni, questo sia valutato negativamente dal giudice. Il Procuratore della Repubblica del Tribunale di competenza procede ad un controllo degli accordi conclusi, rilasciando a tal fine un provvedimento di nulla osta/autorizzazione.
Il principale beneficio del nuovo istituto è la contrazione dei tempi rispetto alle procedure ordinarie ed è applicabile non solo alle separazioni personali e ai divorzi, ma anche alle modifiche delle condizioni stabilite nelle separazioni o divorzi già definiti. È rilevante evidenziare che ricorrere alla negoziazione non è un obbligo, ma solo una facoltà, tante vero che il Legislatore nella normativa usa il verbo “possono” e non “devono”.