In materia di separazione e divorzio, si è posta la questione se siano validi gli accordi tra i coniugi volti a stabilire le condizioni di separazione e divorzio, intercorsi in vista di tali procedimenti o nel corso degli stessi.
Sul punto è intervenuta la Cassazione, con sentenza del 3 dicembre 2015, n. 24621, che ha ritenuto la validità di tali accordi anche in assenza di omologa da parte del Tribunale.
Gli accordi in questione, però, devono avere un contenuto patrimoniale (ad esempio, è di contenuto patrimoniale l'accordo che dispone il trasferimento di un bene immobile o di somme di denaro).
Non sono validi, invece, gli accordi volti a disciplinare aspetti non patrimoniali (quali ad esempio le modalità di affidamento dei figli). Questi ultimi, infatti, devono necessariamente essere sottoposti al vagli del Giudice, in quanto sono volti a disciplinare aspetti sottratti all'autonomia negoziale delle parti.
Si evidenzia che la sentenza della Cassazione sopra citata contrasta con l'orientamento tradizionale, che considerava nulli per illiceità della causa, i patti stipulati prima del matrimonio o in sede di separazione o divorzio, in quanto aventi ad oggetto materie non negoziabili senza l'intervento del giudice, ivi comprese le previsioni di natura patrimoniale.
E infatti tali accordi erano comunque preposti a perseguire superiori "interessi familiari". 
Conseguentemente il loro "eventuale" contenuto patrimoniale veniva considerato assorbito (e reso indisponibile) dal loro contenuto "necessario", costituito dalla regolamentazione dei rapporti personali dei coniugi.