L’articolo 156 del codice civile titolato “Effetti della separazione sui rapporti patrimoniali tra i coniugi” al primo e secondo comma sancisce che “Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri.

L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato.”

Il carattere di precarietà tipico della separazione consente di considerare ancora esistente il vincolo di solidarietà morale e materiale che lega i coniugi, anche se separati.

I presupposti che devono concorrere affinché il Giudice si determini a concedere l'assegno di mantenimento, sono tre:

- la non addebitabilità della separazione al coniuge a cui favore viene disposto l’assegno di mantenimento;
- la mancanza per il beneficiario di adeguati redditi propri;

- la sussistenza di una disparità economica tra i due coniugi (Cass. Civ. 12.12.2003 n. 19042; Cass. Civ. 18.09.2003 n. 13747; Cass. Civ. 08.08.2003 n. 11965; Cass. Civ. 19.03.2003 n. 4039).

Per prima cosa è opportuno chiarire che il concetto di reddito deve essere inteso nel suo significato più ampio. Infatti, per reddito non si intende solo quello da lavoro autonomo o dipendente, ma nella quantificazione dell'assegno, si deve tener conto delle circostanze, consistenti in quegli elementi fattuali di ordine economico, o, comunque, apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni economiche delle parti (Cass. Civ., Sez. I, Sentenza 27 Giugno 2006, n. 1484).

Il riferimento va certamente al denaro ma si intendono comprese anche altre utilità diverse dal denaro, purché economicamente valutabili (Cass. Civ. 03.10.2005 n. 19291; Cass. Civ. 06.05.1998 n. 4543; Cass. Civ. 30.01.1992, n. 961).

La reale difficoltà nell'applicazione di questo articolo risiede nella necessità di reperire dei parametri per valutare l'eventuale inadeguatezza dei redditi di un coniuge.

Al fine del riconoscimento del diritto al mantenimento in favore del coniuge cui non sia addebitabile la separazione, è essenziale che questi sia privo di redditi che gli consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto durante la convivenza matrimoniale e che, sussista una disparità economica tra i due coniugi, non avendo rilievo che, prima della separazione, il coniuge richiedente avesse eventualmente tollerato, subito o - comunque - accettato un tenore di vita più modesto. E siccome la separazione instaura un regime che tende a conservare il più possibile gli effetti propri del matrimonio compatibili con la cessazione della convivenza e, quindi, anche il "tipo" di vita di ciascuno dei coniugi, se prima della separazione i coniugi hanno concordato - o, quanto meno, accettato - che uno di essi non lavorasse, l'efficacia di tale accordo, secondo parte della Giurisprudenza, permane anche dopo la separazione (Cass. Civ., Sez. I, Sentenza n. 25 Agosto 2006, n. 18547).

E’ però vero che la separazione comporta spesso un notevole aumento dei costi per ciascun coniuge, a causa della necessità di dover sostenere, singolarmente, spese che, in costanza di unione venivano suddivise tra i coniugi. Il mantenimento di un determinato tenore di vita risulta certamente più facile se a contribuire alle casse del nucleo familiare vi sono due soggetti, con due stipendi che si cumulano.
In caso di separazione, ad esempio, il coniuge che non beneficia della casa coniugale, dovrà reperire una nuova sistemazione, con le relative spese per la locazione e per la gestione dell'alloggio.
Più di recente, la giurisprudenza, ha individuato parametri di riferimento sicuramente più corretti. In particolare, il Giudice di merito deve, anzitutto, accertare il tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio, per poi verificare se i mezzi economici a disposizione del coniuge gli permettano di conservarlo indipendentemente dalla percezione di detto assegno e, in caso di esito negativo di questo esame, deve procedere alla valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di ciascun coniuge al momento della separazione (Cass. Civ. 12.06.2006 n. 13592).

La funzione del Giudice diventa quella di "equilibrare" i tenori di vita di entrambi i coniugi e valutare le loro effettive capacità economiche. Quindi, sarà prima necessario verificare se esiste effettivamente un disequilibrio economico tra i due coniugi e, in caso affermativo, determinare la corresponsione di un assegno mensile a carico del coniuge più facoltoso con il fine di eliminare tale disequilibrio.
Vi sono altri elementi che incidono ai fini della determinazione e quantificazione dell’assegno. Si tratta di principi elaborati nel tempo dalla giurisprudenza e che si legano al concetto di “circostanze” espresso dal secondo comma dell’articolo 156 del codice civile ai fini di una corretta quantificazione dell’assegno. Ad esempio, l'attitudine al lavoro del coniuge economicamente più debole, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento da parte del giudice, che deve al riguardo tenere conto non solo dei redditi in denaro, ma anche di ogni utilità o capacità dei coniugi suscettibile di valutazione economica. Peraltro, l'attitudine del coniuge al lavoro assume in tal caso rilievo solo se venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, e non già di mere valutazioni astratte ed ipotetiche (Cass. Civ., Sez. I, Sentenza n. 25 Agosto 2006, n. 18547).

Si tratterà, pertanto, di valutare, caso per caso, la concreta possibilità per il soggetto di svolgere un'attività lavorativa retributiva, tenendo in considerazione l'età, la situazione del mercato del lavoro del luogo in cui vive il coniuge, l'esperienza lavorativa o professionale pregressa, il tempo intercorso dall'ultima prestazione di lavoro, la situazione di salute del medesimo, i condizionamenti posti dalla cura e dalla crescita della prole.

In sede di accertamento dei redditi non è richiesto al Giudice di valutare aritmeticamente l’entità dei redditi, ma solo di effettuare un’analisi volta ad accertarne l'ammontare complessivo approssimativo, un'attendibile ricostruzione delle situazioni patrimoniali di entrambi i coniugi (Cass. Civ.28.04.2006 n.9878; Cass. Civ. 19.03.2002 n. 3974; Cass. Civ. 09.03.1998 n. 2583).

Le parti hanno l’onere di depositare nell’atto introduttivo del giudizio e nella memoria di costituzione la documentazione attestante la loro situazione patrimoniale. Spesso nei provvedimenti di fissazione di udienza è lo stesso Tribunale a indicare i documenti richiesti alle parti. Si tratta, certamente, delle dichiarazioni dei redditi, ma anche di altra documentazione attinente, ad esempio, le proprietà immobiliari, le autovetture possedute, i conti correnti bancari e postali con la movimentazione risalente a periodi più o meno recenti, ecc.

Attraverso l’esame della suddetta documentazione il Giudice sarà in grado di ricostruire i redditi,  intesi nel senso di più ampio sopra descritto e cioè di capacità economica e patrimoniale del soggetto; si tratterà, pertanto, di individuare i beni suscettibili di valutazione economica dai quali il soggetto può trarre un vantaggio e un’utilità economica. Ove la parte ometta di depositare la documentazione richiesta il Giudice potrà, certamente, desumerne argomenti di prova ai sensi dell’articolo 116 del c.p.c. e, nel caso in cui lo ritenesse necessario, disporre le indagini a mezzo della polizia tributaria. Indagini che possono essere disposte non solo nel caso in cui la parte ometta di produrre la documentazione fiscale o patrimoniale, ma anche ove il Giudice, a seguito di espressa contestazione della parte, ritenga tale documentazione insufficiente, contraddittoria o inverosimile rispetto al tenore di vita condotto dalla parte. L'esercizio di detto potere, che costituisce una deroga alle regole generali sull'onere della prova, rientra nella discrezionalità del Giudice di merito, e non può essere considerato anche come un dovere imposto sulla base della semplice contestazione delle parti in ordine alle loro rispettive condizioni economiche.

La Cassazione ha più volte chiarito che il potere di disporre indagini tributarie rientra nella discrezionalità del Giudice di merito, il quale non è tenuto ad avvalersene qualora ritenga compiutamente provata la situazione economica dei coniugi in base alla documentazione già depositata.

La possibilità per il Giudice di disporre le indagini di polizia tributaria è in realtà prevista dall’articolo 5, comma 9, della Legge 898/1970, nel testo novellato dall'articolo 10 della Legge 74/1987, in materia di divorzio, ma, come più volte affermato dalla giurisprudenza, tale principio deve ritenersi applicabile in via analogica, stante l'identità di ratio, anche in materia di separazione di coniugi, con riguardo all'assegno di mantenimento.

Anche ove il Giudice non ritenga necessario disporre le indagini di polizia tributaria, le dichiarazioni dei redditi dell'obbligato, in quanto svolgono una funzione tipicamente fiscale, non rivestono valore vincolante per il Giudice della separazione personale tra coniugi, il quale, nella sua valutazione discrezionale, ben può fondare il suo convincimento su altre risultanze probatorie (Cass. Civ., Sez. I, Sentenza 12 Giugno 2006, n. 13592).