Scopo
Al fine di rispondere alle esigenze del coniuge che non è in grado di provvedere ai bisogni propri e dei propri figli minori o figli maggiorenni portatori di handicap a causa del mancato versamento dell’assegno di mantenimento ex art. 156 c.c. fissato dal Giudice in sede di separazione da parte del coniuge obbligato.
Sono, quindi, due le condizioni essenziali per poter usufruire dell’anticipazione delle somme da parte dello Stato:
  1. essere titolari di un assegno di mantenimento;
  2. dimostrare lo “stato di bisogno”.  
Restano esclusi dalla fruibilità del suddetto fondo i titolari di assegno divorzile, oltre che ovviamente gli ex conviventi, che, ad oggi, non sono neanche titolari di un assegno di mantenimento.
Iter procedurale
Il coniuge dovrà presentare un istanza al Tribunale del luogo di residenza.
Alla domanda dovranno essere allegati il provvedimento con cui il Tribunale ha fissato l’assegno di mantenimento, la documentazione attestante il mancato pagamento da parte del coniuge obbligato e gli elementi idonei a dimostrare lo stato di bisogno.
Entro 30 giorni dal deposito il Presidente del Tribunale ( o il giudice a lui delegato ) dovrà decidere rigettando ( con decreto non impugnabile ) o accogliendo l’istanza. In tale ultimo caso dovrà trasmetterla al Ministero della Giustizia ai fini della corresponsione delle somme richieste.
Il procedimento è esente dal pagamento del contributo unificato.
Successivamente lo stesso Ministero dovrà rivalersi sul coniuge inadempiente per il recupero delle somme erogate.
Per maggiori dettagli e chiarimenti bisognerà attendere l’apposito decreto attuativo, che dovrà essere emanato entro fine mese dal Ministero della Giustizia di concerto con quello dell’Economia e delle finanze.
Le criticità

L’attuazione pratica del fondo presenta due ordini di problemida un lato, infatti, i Tribunali avranno un maggiore carico di lavoro e saranno onerati di valutare i requisiti necessari per accedere al fondo, dall’altro si aprono le porte ad un inevitabile rischio di abusi in quanto, essendo lo Stato ad anticipare le somme per il mantenimento, non può escludersi il pericolo di frodi per ottenere un sussidio non dovuto.