Il coniuge divorziato ha diritto, alla morte dell'ex coniuge, alla pensione di reversibilità, come prevede l'articolo 9 della legge n. 898 del 1970.

Per ottenere la pensione di reversibilità, è necessario che:

  1. il coniuge superstite sia titolare di un assegno divorzile;
  2. il coniuge superstite non sia passato a nuove nozze;
  3. il rapporto di lavoro da cui trae origine il trattamento pensionistico sia anteriore alla sentenza di divorzio.

Concorso tra due coniugi

Cosa succede se l'ex coniuge deceduto si era nuovamente sposato?

In questo caso si ha un concorso tra il coniuge divorziato ed il nuovo coniuge superstite.

Entrambi hanno diritto ad una parte della pensione di reversibilità, fermi restando per il coniuge divorziato i requisiti sopra indicati.

Come si stabilisce la quota spettante all'uno ed all'altro coniuge?

Per stabilire la quota, è necessario presentare un ricorso in Tribunale. Sarà il giudice a stabilire la quota spettante ai coniugi superstiti tenendo conto della durata del rapporto matrimoniale.

I criteri per stabilire la quota spettante ai due coniugi

La legge n. 898 del 1970 indica come criterio di determinazione della quota soltanto la durata del rapporto matrimoniale.

La giurisprudenza, tuttavia, per ottenere il risultato più equo possibile, ha  preso in considerazione anche altri criteri, quali, ad esempio, l’ammontare dell’assegno divorzile, le condizioni economiche dei soggetti interessati e perfino il periodo di convivenza prematrimoniale (Cassazione, sentenza  n. 2092 del 31 Gennaio 2007; Cassazione, sentenza n. 18199 del 18 agosto 2006).