Assegno di mantenimento per i figli: monetizzazione del tempo trascorso con ciascun genitore
 
Rispetto alla precedente normativa, la L. 54/06 fornisce indicazioni più puntuali per la quantificazione dell’assegno destinato al mantenimento dei figli, stabilendo che: “ … salvo diversi accordi, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; a questo fine il giudice stabilisce se necessario, la corresponsione di un assegno periodico da determinare considerando:
 

  1. le attuali esigenze del figlio;
  2. il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
  3. i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
  4. le risorse economiche di entrambi i genitori, tenuto conto anche degli immobili che non forniscono reddito monetario ma che rimangano nella disponibilità di uno dei coniugi (c.d. reddito figurativo);
  5. la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore

 
Elementi indispensabili per la determinazione dell’assegno di mantenimento sono pertanto:
a) i redditi dei genitori e il tenore di vita che aveva il figlio quando viveva con entrambi i genitori;
b) il tempo trascorso con ciascun genitore;
 
A tale ultimo riguardo si osserva che nella situazione tipo: affidamento condiviso con collocamento prevalente del figlio minore presso la madre, il contributo del padre sarà tanto maggiore, quanto minore è il tempo che il bambino - secondo quanto previsto dalla regolamentazione dei rapporti stabilita dal giudice o concordata dalla parti (in caso di separazione consensuale), - trascorrerà con lui.
Con la legge sull’affidamento condiviso infatti si è valorizzato l’impegno economico del genitore non collocatario nei giorni in cui il figlio sta con lui. In detti giorni il genitore non collocatario provvede al mantenimento del bambino e di tali esborsi, secondo la citata normativa, bisogna tenere conto nella determinazione del contributo al mantenimento del figlio.
Facciamo un esempio. Se un figlio costa “100”, a quanto dovrebbe ammontare il contributo del padre nell’ipotesi in cui i genitori abbiano lo stesso reddito, il figlio trascorra il 30% del tempo con lui e il padre in tali giorni spenda 30?
In applicazione dei principi testè menzionati la risposta è semplice:
se il bambino trascorresse il 50% del tempo con il padre quest’ultimo non dovrebbe corrispondere alcun contributo dal momento che ha lo stesso reddito della madre.
Nel caso in esame invece il contributo è dato dalla differenza tra il tempo che il bambino trascorre con lui e quello che trascorre con la madre cioè 20.
Come detto infatti il padre già spende 30 quando il figlio sta con lui; per riequilibrare la situazione con la madre, (e arrivare a spendere 50 come lei), dovrà pertanto contribuire con un assegno di 20.
  
  Per altri interassanti approfondimenti in materia di separazione, divorzio e affidamento figli, potete visitare il mio sito: www.avvocatoandreagiordano.it e chiedere di ricevere la newsletter settimanale.