1. Assegnazione della casa familiare: presupposti
  2. Opponibilità ai terzi
    • opponibilità al terzo che acquista dopo il provvedimento di assegnazione
    • opponibilità al terzo che ha acquistato prima del provvedimento di assegnazione
    • opponibilità al proprietario comodante
  3. Coppie di fatto e unioni civili: diritti del convivente
Assegnazione della casa familiare: presupposti
In sede di separazione o divorzio, il giudice ha il potere di assegnare la casa familiare ad uno dei coniugi, in base all'articolo 337 sexies del Codice civile.
Tale potere tuttavia presuppone necessariamente la convivenza con i figli minori o maggiorenni ma non economicamente indipendenti.
In altre parole, la casa familiare può essere assegnata solamente al coniuge presso cui sono collocati i figli.
Il provvedimento di assegnazione, infatti, è finalizzato esclusivamente alla tutela della prole e a garantire che la stessa rimanga nell'ambiente domestico in cui è cresciuta.
Pertanto, anche nel caso in cui l'immobile sia di proprietà di uno solo dei coniugi, la casa potrà essere assegnata al coniuge non proprietario ma a condizione che questi abbia l'affidamento dei figli minori o comunque conviva con i figli maggiorenni non economicamente autosufficienti.
In assenza di figli (minorenni o maggiorenni non indipendenti), il giudice della separazione o del divorzio non può disporre l'assegnazione della casa familiare, la quale non può rappresentare una forma di mantenimento del coniuge più debole (Cassazione, sentenza del 1 agosto 2013, n. 18440).
Si evidenzia che laddove sia disposta l'assegnazione al coniuge affidatario e successivamente venga meno la convivenza con i figli, il provvedmento di assegnazione dovrà essere revocato non avendo più ragion d'essere.
Opponibilità a terzi
Il provvedimento di assegnazione rappresenta un atto avente data certa e come tale è opponibile a terzi che vantino diritti sull'immobile, ai sensi dell'articolo 2643 del Codice civile.
Tale opponibilità tuttavia ha dei limiti, dovendo distinguere se il terzo ha acquistato il suo diritto sull'immobile prima del provvedimento di assegnazione o dopo.
Opponibilità al terzo che acquista dopo il provvedimento di assegnazione
Qualora il terzo abbia acquistato il diritto sull'immobile dopo il provvedimento di assegnazione, non potrà pretendere il rilascio dell'immobile, in quanto l'assegnazione è a lui opponibile.
Va precisato che il provvedimento di assegnazione, se non è stato trascritto nei registri immobiliari, è opponibile solo per nove anni.
Se invece è stato trascritto, è opponibile senza limiti di tempo (finchè chiaramente non venga revocato per cessazione della convivenza con i figli).
Opponibilità al terzo che ha acquistato prima del provvedimento di assegnazione
Il provvedimento di assegnazione non è invece opponibile al terzo che abbia acquistato i suoi diritti sull'immobile in base ad un atto trascritto in data anteriore al provvedimento di assegnazione.
Ad esempio, il creditore che ha iscritto un'ipoteca prima dell'assegnazione ha il diritto di procedere alla vendita coattiva dell'immobile libero da persone e cose (Cassazione, sentenza del 22 aprile 2016, n. 8202).
Opponibilità al proprietario comodante
Altra questione particolarmente delicata è quella se l'assegnazione sia opponibile al proprietario dell'immobile che prima dell'assegnazione stessa abbia dato l'immobile in comodato ai coniugi (esempio il genitore proprietario che in vista del matrimonio concede la casa in uso gratuito al figlio).
In tal caso, la giurisprudenza ritiene ormai pacificamente che il provvedimento di assegnazione resta comunque soggetto alla disciplina del titolo negoziale preesistente.
Ad esempio, nell'ipotesi del comodato, bisogna verificare se l'immobile era stato dato in comodato per essere destinato "a casa familiare".
Se ricorre tale destinazione a casa familiare, il proprietario non può chiedere la restituzione dell'immobile finchè tale destinazione perdura (ossia finchè all'interno continui ad abitarci il coniuge assegnatario insieme ai figli).
Se invece tale destinazione non ricorre o comunque viene meno successivamente, la casa dovrà essere restituita al proprietario.
L'onere di dimostrare che il bene era destinato "a casa familiare" grava sul coniuge assegnatario che intende opporsi alla richiesta di rilascio del proprietario (Cassazione, sentenza del 20 aprile 2016, n. 7776).
Coppie di fatto e unioni civili: diritti del convivente
I principi sopra esposti valgono anche per le coppie di fatto e le unioni civili.
Pertanto la casa deve essere assegnata al convivente al quale i figli (minorenni o maggiorenni non economicamente indipendenti) siano affidati.
A tal proposito la Cassazione ha affermato che il genitore con cui vivono i figli, in virtù dell' affectio che costituisce il nucleo costituzionalmente protetto della relazione di convivenza, è  detentore qualificato dell'immobile ed esercita il diritto di godimento su di esso in posizione del tutto assimilabile al comodatario, anche quando proprietario esclusivo sia l'altro convivente (Cassazione, sentenza dell'11 settembre 2015, n. 17971).
Tant'è che il convivente non proprietario, ove venga estromesso dall'abitazione in maniera violenta o clandestina, può ben esercitare la tutela possessoria (Cassazione, sentenza n.  7214/2013, secondo cui "la convivenza more uxorio, quale formazione sociale che dà vita a un consorzio familiare, determina, sulla casa di abitazione ove si svolge e si attua il programma di vita comune, un potere di fatto basato su di un interesse proprio del convivente diverso da quello derivante da ragioni di mera ospitalità e tale da assumere i connotati tipici di una detenzione qualificata, che ha titolo in un negozio giuridico di tipo familiare. Pertanto l’estromissione  dell’unità abitativa, compiuta dal convivente proprietario in danno del convivente non proprietario, legittima quest’ultimo alla tutela possessoria, consentendogli di esperire l'azione di spoglioove venga illegittimamente").