Se è vero che nella fase che precede la separazione o il divorzio, i coniugi litigano soprattutto sulla quantificazione dell’assegno di mantenimento mensile, è altrettanto vero che appena dopo aver firmato il verbale o ottenuto la sentenza, lo scontro si sposta sul terreno delle spese straordinarie.
L’esigenza di arginare e prevenire i litigi sull’individuazione di quali spese debbano essere considerate extra rispetto all’assegno mensile destinato ai figli minorenni o maggiorenni non economicamente indipendenti, su quali sia necessario il preventivo accordo dei genitori e, infine, sulle tempistiche del rimborso, è avvertita tanto dai Giudici quanto dagli Avvocati.
Ciò nondimeno, spesso e volentieri, i verbali e/o le sentenze stabiliscono la partecipazione dei genitori (normalmente) al 50% delle spese straordinarie, senza specificare di quali voci di spesa si tratti … Tuttalpiù si legge un generico richiamo a “spese mediche extramutualistiche, sportive e ludiche”. Espressione che, in tutta franchezza, non può risolvere né prevenire le discussioni che ben presto nasceranno per stabilire se l’altro genitore deve rimborsare il paio di occhiali nuovi per il piccolo Michele o il corso di equitazione per Carlotta o, ancora, il camp estivo per Matteo e Luca (!).
 
Negli ultimi anni sempre più Tribunali – spesso in concerto con l’Ordine degli Avvocati del relativo Foro, piuttosto che con Associazioni di Avvocati di diritto di famiglia (AIAF in primis) – si sono dotati di Protocolli finalizzati a fornire un elenco di spese straordinarie mediche, scolastiche ed extrascolastiche, alcune da concordare previamente, altre solamente da documentare con giustificativi di spesa a posteriori. 
 
Alcuni Tribunali prevedono un elenco dettagliato ed esaustivo, altri delle linee guida a cui dovrebbero ispirarsi i Giudici – nel caso di separazioni e divorzi contenziosi – ovvero gli avvocati – nel caso di separazioni consensuali e divorzi congiunti – nello stilare le spese straordinarie rispetto all’assegno mensile.
Il Tribunale di Torino prevede addirittura che il Protocollo debba intendersi automaticamente richiamato nei provvedimenti di determinazione del contributo al mantenimento dei figli.
In questo lavoro di accostamento e comparazione sono stati analizzati i Protocolli di 5 Tribunali: Milano, Varese, Torino, Bergamo e Bologna.
Il Protocollo di Milano è forse il più recente, stilato nel novembre 2017.
Il Tribunale di Varese, invece, già anni addietro si è saggiamente dotato di una tabella che riporta, divise per categoria, spese ordinarie da una parte e spese straordinarie dall’altra.
 
Nei Protocolli / Linee guida analizzati, le spese straordinarie vengono perlopiù individuate “per esclusione”: tutto ciò che non rientra nell’assegno di mantenimento è da considerarsi spesa extra.
L’incipit dei Protocolli adottati dai Tribunali è quindi dedicato proprio all’indicazione delle spese ordinarie e, pertanto, ricomprese nell’assegno di mantenimento. In linea di massima, c’è uniformità nell’individuazione delle esigenze primarie dei figli (vitto, alloggio, abbigliamento ordinario e spese per l’ordinaria cura della persona, cancelleria scolastica ricorrente), ma non proprio su tutto.
La mensa, ad esempio, costituisce una voce di spesa non unanimemente riconosciuta come ordinaria.
Se per Milano, Varese, Torino e Bologna la mensa rientra nel più ampio concetto di vitto e, come tale, costituisce una spesa ordinaria, per il Tribunale di Bergamo la mensa è una spesa extra assegno, che tuttavia non richiede il preventivo accordo dei genitori.
 
Ma veniamo all’osservazione delle spese extra assegno.
Esiste un copioso catalogo di spese che tutti i protocolli / linee guida riconoscono e classificano come straordinarie che NON richiedono il preventivo accordo:
-Mediche Spese per visite specialistiche e trattamenti sanitari prescritti dal medico curante erogati dal SSN; Spese per accertamenti e trattamenti sanitari non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale e prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese per interventi chirurgici indifferibili presso strutture pubbliche; spese per cure dentistiche presso strutture pubbliche; spese per acquisto di farmaci prescritti dal medico; spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie  effettuate tramite il SSN, in difetto di accordo sulla terapia con specialista  privato; tickets sanitari; spese sanitarie urgenti.
-Scolastiche Tasse scolastiche e in genere spese per l’iscrizione e la frequenza per la scuola dell’infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di primo grado e scuola secondaria di secondo grado) relative a istituti pubblici (scuole statali e comunali); tasse universitarie e spese di iscrizione imposte da atenei pubblici fino all’ultimo anno della durata legale del corso; spese per libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno per le scuole sopra indicate; spese per partecipazione a gite scolastiche (e viaggi di istruzione) senza pernottamento; spese per acquisto di titoli di viaggio per il trasporto pubblico  (compresi gli scuolabus organizzati dalla scuola) necessari per la frequenza scolastica e/o universitaria
-Extra-scolastiche. Tempo prolungato pre e post scuola per esigenze lavorative del genitore collocatario; centro ricreativo estivo (pubblico);
Cui si affianca un listino di spese straordinarie che RICHIEDONO il preventivo accordo:
-Mediche. Spese per cure odontoiatriche e ortodontiche private, oculistiche private; cure termali e fisioterapiche non prescritte dal medico curante; interventi chirurgici presso strutture private, cicli di psicoterapia e logopedia;
-Scolastiche. Tasse scolastiche e in genere spese per l’iscrizione e la frequenza nonché eventuali rette imposte da istituti privati; tasse universitarie; spese per corsi di specializzazione postuniversitari o successivi alla scuola secondaria superiore; spese per partecipazione a gite scolastiche (e viaggi di istruzione) con pernottamento; spese per corsi di recupero e lezioni private; costi per l’alloggio presso la sede universitaria e relative utenze; costi relativi a corsi extracurricolari a pagamento organizzati dagli istituti scolastici;
-Extra-scolastiche. Spese per corsi di istruzione, attività sportive anche a livello agonistico, ricreative e ludiche (di svago) (artistiche) e pertinenti attrezzature; corsi musicali ed acquisto del relativo strumento; pese per corsi di lingua o attività artistiche (disegno, pittura); spese per corsi di informatica; spese per viaggi e vacanze trascorse senza i genitori; acquisto e manutenzione di un mezzo di locomozione.
 
Ma non mancano tuttavia contrasti di classificazione su alcune voci di spesa. 

La spesa per la baby sitter è solitamente qualificata come straordinaria da concordare previamente, ma non secondo il Protocollo di Bologna, che la considera sì straordinaria ma che non richiede il preventivo accordo.
Il Tribunale di Varese la prevede tra le spese ordinarie.
 
I costi per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni) vengono inseriti, a Torino e Bologna, tra le spese extra scolastiche che non necessitano di previo accordo, mentre Milano ritiene necessaria la previa concertazione tra i genitori.
 
Per quanto riguarda la pratica di 1 sport all’anno, le spese per la frequentazione del corso e l’acquisto della relativa attrezzatura, viene perlopiù considerata spesa extra che richiede il preventivo accordo dei genitori, ma non per il Tribunale di Varese che la qualifica addirittura come ordinaria.
 
A seguire l'approfondimento su tempi e modi di rimborso