L’oggetto del contendere erano le spese sotto riportate, da verificare se costituissero spese straordinarie da porre a carico pro-quota del genitore non affidatario:
- la retta della scuola materna privata frequentata dalla figlia per l'anno 2012-2013;
- le spese per i ticket relativi alla visita pediatrica, alle inalazioni termali ed agli esami audiometrici per i due figli;
- le spese per le cure odontoiatriche a favore della figlia.
La Corte di Cassazione in merito alle questioni sollevate dal ricorrente, ha fissato quanto segue:
- per quanto concerne le spese per la frequentazione della scolastiche certamente ascrivibili a quelle straordinarie, la Corte ha affermato che non è configurabile a carico del coniuge affidatario un obbligo di informazione e di concertazione preventiva con l'altro in ordine alla determinazione delle spese straordinarie, trattandosi di decisione "di maggiore interesse" per il figlio e sussistendo, pertanto, a carico del coniuge non affidatario, un obbligo di rimborso qualora non abbia tempestivamente addotto validi motivi di dissenso. Ne consegue che, nel caso di mancata concertazione preventiva e di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge che non le ha effettuate, il giudice è tenuto a verificare la rispondenza delle spese all'interesse del minore mediante la valutazione della commisurazione dell'entità della spesa rispetto all'utilità e della sostenibilità della spesa stessa rapportata alle condizioni economiche dei genitori (Cass. 30/07/2015, n. 16175; Cass. 26/09/2011, n. 19607). Nel caso specifico, risulta dagli atti che il padre aveva dato il consenso all'iscrizione della figlia A. alla scuola materna privata, per l'anno precedente, in tal modo valutando la convenienza e la conformità dell'iscrizione all'interesse della minore, ma poi lo ha revocato, per l'anno scolastico 2012-2013, in base alla sola considerazione che la medesima era stata molto spesso assente nel corso del precedente anno. È da ritenersi, pertanto, condivisibile l'assunto del giudice di appello, secondo cui il consenso del padre, una volta concesso, non poteva più essere revocato, senza alcuna specifica e rilevante ragione di convenienza e di adeguatezza all'interesse della minore.
- Quanto ai ticket sanitari ed alle spese odontoiatriche, sulla cui natura di spese ordinarie e non straordinarie si incentra il ricorso del T., debbano intendersi per spese "straordinarie" quelle che, per la loro rilevanza, la loro imprevedibilità e la loro imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita dei figli, talché la loro inclusione in via forfettaria nell'ammontare dell'assegno, posto a carico di uno dei genitori, può rivelarsi in contrasto con il principio di proporzionalità sancito dall'art. 316 c.c. e con quello dell'adeguatezza del mantenimento, nonché recare grave nocumento alla prole, che potrebbe essere privata, non consentendolo le possibilità economiche del solo genitore beneficiario dell'assegno "cumulativo", di cure necessarie o di altri indispensabili apporti (Cass. 08/06/2012, n. 9372); nel caso di specie, la decisione di appello non si sia conformata a tali principi, avendo il Tribunale ritenuto straordinarie tali spese senza in alcun modo soffermarsi a considerare - in conformità al disposto delle norme succitate - se si trattava, per la loro natura di spese non imprevedibili ed eccezionali e per il loro modesto importo, di esborsi ordinari, come tali ricompresi nell'assegno di mantenimento.