Di recente gli Ermellini, con una ordinanza, si sono espressi su questioni attinenti al mantenimento dei figli relativi alla problematica del rimborso pro quota delle spese straordinarie da parte del genitore non collocatario.
L’oggetto del contendere erano le spese sotto riportate, da verificare se costituissero spese straordinarie da porre a carico pro-quota del genitore non affidatario:
  • la retta della scuola materna privata frequentata dalla figlia per l'anno 2012-2013;
  • le spese per i ticket relativi alla visita pediatrica, alle inalazioni termali ed agli esami audiometrici per i due figli;
  • le spese per le cure odontoiatriche a favore della figlia.
Su tali spese, il ricorrente non contesta che la retta della scuola privata frequentata dalla figlia costituisca una spesa straordinaria (p. 5 del ricorso), ma deduce di non avere prestato - per l'anno in discussione - il proprio consenso all'iscrizione della minore in detta scuola, in considerazione delle numerose assenze effettuate dalla medesima, sicché la frequentazione della stessa si era venuta a tradurre in una sorta di collocazione provvisoria della bambina quando la madre era occupata, piuttosto che in uno strumento utile per la sua crescita e formazione; quanto alle spese per i ticket sanitari e per le cure odontoiatriche, il T. ne contesta l'ascrivibilità alle spese straordinarie, per la loro natura di esborsi rutinari, di modesto importo e prevedibili, in ordine ai quali, peraltro, nessuna consultazione con il padre sarebbe stata effettuata dalla C.
La Corte di Cassazione in merito alle questioni sollevate dal ricorrente, ha fissato quanto segue:
  • per quanto concerne le spese per la frequentazione della scolastiche certamente ascrivibili a quelle straordinarie, la Corte ha affermato che non è configurabile a carico del coniuge affidatario un obbligo di informazione e di concertazione preventiva con l'altro in ordine alla determinazione delle spese straordinarie, trattandosi di decisione "di maggiore interesse" per il figlio e sussistendo, pertanto, a carico del coniuge non affidatario, un obbligo di rimborso qualora non abbia tempestivamente addotto validi motivi di dissenso. Ne consegue che, nel caso di mancata concertazione preventiva e di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge che non le ha effettuate, il giudice è tenuto a verificare la rispondenza delle spese all'interesse del minore mediante la valutazione della commisurazione dell'entità della spesa rispetto all'utilità e della sostenibilità della spesa stessa rapportata alle condizioni economiche dei genitori (Cass. 30/07/2015, n. 16175; Cass. 26/09/2011, n. 19607). Nel caso specifico, risulta dagli atti che il padre aveva dato il consenso all'iscrizione della figlia A. alla scuola materna privata, per l'anno precedente, in tal modo valutando la convenienza e la conformità dell'iscrizione all'interesse della minore, ma poi lo ha revocato, per l'anno scolastico 2012-2013, in base alla sola considerazione che la medesima era stata molto spesso assente nel corso del precedente anno. È da ritenersi, pertanto, condivisibile l'assunto del giudice di appello, secondo cui il consenso del padre, una volta concesso, non poteva più essere revocato, senza alcuna specifica e rilevante ragione di convenienza e di adeguatezza all'interesse della minore.
  • Quanto ai ticket sanitari ed alle spese odontoiatriche, sulla cui natura di spese ordinarie e non straordinarie si incentra il ricorso del T., debbano intendersi per spese "straordinarie" quelle che, per la loro rilevanza, la loro imprevedibilità e la loro imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita dei figli, talché la loro inclusione in via forfettaria nell'ammontare dell'assegno, posto a carico di uno dei genitori, può rivelarsi in contrasto con il principio di proporzionalità sancito dall'art. 316 c.c. e con quello dell'adeguatezza del mantenimento, nonché recare grave nocumento alla prole, che potrebbe essere privata, non consentendolo le possibilità economiche del solo genitore beneficiario dell'assegno "cumulativo", di cure necessarie o di altri indispensabili apporti (Cass. 08/06/2012, n. 9372); nel caso di specie, la decisione di appello non si sia conformata a tali principi, avendo il Tribunale ritenuto straordinarie tali spese senza in alcun modo soffermarsi a considerare - in conformità al disposto delle norme succitate - se si trattava, per la loro natura di spese non imprevedibili ed eccezionali e per il loro modesto importo, di esborsi ordinari, come tali ricompresi nell'assegno di mantenimento.
Quanto sopra è stato deciso dalla Corte di Cassazione Sezione Sesta Civile con l’ordinanza n. 1070 del 17.01.2018.