SEPARAZIONE - DIVORZIO: anche il minore di 12 anni deve essere ascoltato.
Secondo la recente sentenza della Cassazione, il giudice ha l’obbligo di sentire i minori in tutti i procedimenti che lo riguardano, al fine di raccoglierne le opinioni, le esigenze e la volontà. In ogni caso, l’obbligo dell’audizione può essere assolto anche indirettamente, attraverso una delega specifica a soggetti terzi esperti. (Cassazione con sentenza n. 9780/2016 - Pres. Ragonesi, Rel. Nazzicone).
Ai sensi dell’art. 6 convenzione di Strasburgo 25 gennaio 1996, ratificata con la legge 20 marzo 2003, n. 77 l’audizione è necessaria nelle procedure giudiziarie che riguardino i minori salvo che l’ascolto vada in contrasto con gli interessi superiori del minore (Cassazione n. 22238/2009 - 21.10.2016).
L’audizione del minore è prevista anche dall'articolo 12 della Convenzione sui Diritti del Fanciullo di New York del 1991 che ritiene sussistere, in caso di riconoscimento della capacità di discernimento del minore, il diritto di questo di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa, dandogli la possibilità di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo riguarda. Pertanto, in base a quanto stabilito da tale norma sovranazionale, l’audizione del minore, oggetto del procedimento, è da ritenersi necessaria.
Per quanto in epigrafe nelle cause che riguardano il minore, che possiede anche meno di 12 anni, il bambino va ascoltato, salvo che vi siano ragioni particolarmente gravi che lo sconsiglino; tali ragioni il Giudice deve esplicitarli e motivarli. Il bambino può anche essere sentito eventualmente, tramite esperti come psicologi e servizi sociali su delega del giudice.
L’ascolto è obbligatorio per i minori di età compresa tra 12 e 18 anni.
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