La Corte ha privilegiato il collocamento dei due minori in tenera età presso la madre, perseguendo il primario interesse morale e materiale dei bambini, pur doverosamente e contestualmente armonizzato coi fondamentali diritti individuali, esercitabili ed esercitati da ciascuno dei genitori.
In tale prospettiva è stato valorizzato il criterio della “Maternal preference”, la cui teorica valenza scientifica il ricorrente non ha tempestivamente contestato. D’altra parte non appare essere stato nemmeno tralasciato di considerare che tra i requisiti di idoneità genitoriale rileva anche la capacita di preservare la continuità delle relazioni parentali con l’altro genitore, a tutela del diritto della prole alla bigenitorialità ed alla crescita equilibrata e serena. (Corte di Cassazione, sez. I Civile, n. 18087 del 2016).
Con questa sentenza nel caso di trasferimento di un ex-coniuge, la Suprema Corte di Cassazione, secondo il criterio della “Maternal preference”, da preferenza alla madre la scelta del genitore collocatario dei figli in età scolare o prescolare, salvo nel caso in cui che la figura materna risulti palesemente sfornita di adeguate capacità genitoriali, educative e di accadimento; sarà il padre a doversi fare carico dei viaggi per stare con i propri figli.