Il trasferimento, della propria residenza e sede lavorativa, di uno dei genitori, costituisce oggetto di libera opzione dell’individuo, espressione di diritti fondamentali di rango costituzionale, e secondo cui il coniuge separato che intenda trasferire la sua residenza lontano da quella dell’altro coniuge non perde per ciò l’idoneità ad avere in affidamento i figli minori o ad esserne collocatario, sicché il giudice, ove il primo aspetto non sia in discussione, deve esclusivamente valutare se sia più funzionale all’interesse della prole il collocamento presso l’uno o l’altro dei genitori, per quanto ciò ineluttabilmente incida in negativo sulla quotidianità dei rapporti con il genitore non affidatario.
La Corte ha privilegiato il collocamento dei due minori in tenera età presso la madre, perseguendo il primario interesse morale e materiale dei bambini, pur doverosamente e contestualmente armonizzato coi fondamentali diritti individuali, esercitabili ed esercitati da ciascuno dei genitori.
In tale prospettiva è stato valorizzato il criterio della “Maternal preference”, la cui teorica valenza scientifica il ricorrente non ha tempestivamente contestato. D’altra parte non appare essere stato nemmeno tralasciato di considerare che tra i requisiti di idoneità genitoriale rileva anche la capacita di preservare la continuità delle relazioni parentali con l’altro genitore, a tutela del diritto della prole alla bigenitorialità ed alla crescita equilibrata e serena. (Corte di Cassazione, sez. I Civile, n. 18087 del 2016).
Con questa sentenza nel caso di trasferimento di un ex-coniuge, la Suprema Corte di Cassazione, secondo il criterio della “Maternal preference”, da preferenza alla madre la scelta del genitore collocatario dei figli in età scolare o prescolare, salvo nel caso in cui che la figura materna risulti palesemente sfornita di adeguate capacità genitoriali, educative e di accadimento; sarà il padre a doversi fare carico dei viaggi per stare con i propri figli.