Le spese straordinarie sostenute da un genitore per esigenze/bisogni dei figli devono essere rimborsate – nella maggior parte dei casi nella misura del 50%, ma altre e diverse percentuali possono essere stabilite su accordo delle parti o dal Giudice -  dall’altro genitore.
Ma con quali modalità e tempistiche? Esistono prassi applicative da seguire o cui allinearsi? 
I Protocolli dei Tribunali presi in esame (Milano, Varese, Torino, Bergamo e Bologna) individuano alcuni presupposti condivisi e di buon senso:
-          Il genitore che ha sostenuto la spesa deve richiedere all’altro il rimborso IN FORMA SCRITTA (secondo alcuni Protocolli mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo posta elettronica, in ogni caso con prova di avvenuta ricezione);
-          Il giustificativo di spesa (fattura, scontrino, ricevuta fiscale, ecc..), anche in copia semplice, deve riportare la descrizione del prodotto e/o della prestazione resa, oltre ai dati del figlio destinatario del prodotto/prestazione (in particolare il CODICE FISCALE);
-          Se a seguito della richiesta di rimborso non vengono sollevate eccezioni/contestazioni dall’altro genitore - da presentare sempre in forma scritta e motivatamente - il SILENZIO di quest’ultimo viene interpretato come TACITO CONSENSO; secondo il Tribunale di Milano e di Torino dopo il trascorrere di 10 giorni, secondo il Tribunale di Bologna dopo 30 giorni;
-          Il rimborso deve essere TEMPESTIVO, normalmente entro i successivi 15 giorni dalla richiesta corredata dal documento di spesa.
Alcuni Tribunali suggeriscono, per capitoli di spesa superiore a € 500,00 (si pensi, ad esempio, alle spese scolastiche di inizio anno o a spese mediche dentistiche), al fine di evitare di onerare il genitore convivente con il minore ad anticipare integralmente un tale importo, di indicare un termine precedente all'esborso, affinché i genitori possano mettere a disposizione la somma necessaria.
Suggeriscono, inoltre, di effettuare i conteggi dare/avere con cadenza mensile.
Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spse scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie.
Per quanto riguarda la deduzione fiscale delle spese per i figli, i genitori vi potranno accedere secondo la quota in cui gli stessi sono a carico di ognuno di loro indicata nella dichiarazione dei redditi.
Spesso viene evidenziato il DIVIETO di compensazione tra le somme dovute per le spese e l'assegno mensile di mantenimento.
Giova infine ricordare che inadempiere ripetutamente alle modalità e ai tempi di rimborso potrà essere valutato dal Giudice in sede di modifica dell'assegno mensile.