La bigenitorialità è il mantenimento di rapporti significativi e continui con entrambi i genitori anche a seguito di una crisi del vincolo coniugale. E costituisce una violazione di tale diritto ogni comportamento che ostacola gli incontri tra un genitore ed il figlio sino ad arrivare, addirittura, nei casi più gravi, alla recisione di ogni legame tra i due. Una legge come quella dell’affido condiviso dei minori ( Legge 54/2006), che si distingueva proprio per la sua visione etica ed innovatrice, proponendo di fatto una visione figlio-centrica, è stata partorita dopo lunghi anni di attesa, nella sua applicazione  offre uno scenario variegato che solo in apparenza è confortante, poiché pur venendo applicata nella percentuale dichiarata, nella maggior parte dei casi, viene talmente condizionata dalle sentenze che mortificano il suo pieno significato, e il risultato è assolutamente diverso da ciò che la legge propone o impone. “…In caso di separazione il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi…” ( riferito ai genitori e ai rami genitoriali, cita la legge). Nella pratica, ....la “collocazione prevalente”, ad esempio è la risposta che una certa parte della magistratura adotta per destinare con malcelata iniquità i figli presso la sola madre, con attribuzioni di permanenza a volte superiori all’80% del tempo.  Questa “attribuzione” è solitamente la più diffusa ed insieme ad un mantenimento non diretto da parte di entrambi i genitori (frequentazione e contribuzione solo da parte del padre verso la madre,) rappresentano due grandi distonie. La legge attribuisce, infatti, ad entrambi la responsabilità economica commisurata alle possibilità nella gestione dei figli ed una permanenza equilibrata presso entrambi). Nella sostanza, quindi, nella pratica giudiziaria, l’affido condiviso dribblato declassato impoverito della sua valenza etica e ricondotto alla stregua del precedente affido congiunto, quasi che vi fosse una resistenza culturale da parte degli amministratori della giustizia a rendersi conto che i figli hanno diritto a vivere la quotidianità con entrambi i genitori. Come se la separazione facesse decadere il ruolo genitoriale, ed il diritto di figlio.  Nel frattempo i protagonisti della scena sociale pagano in termini di sofferenza: I padri lamentano pensanti iniquità frequentative e la sottrazione dei figli, ma in compenso si sentono considerati solo quando si parla di denaro, i nonni lamentano che in virtù della scarsa frequentazione dei loro figli, vengono tagliati fuori dalla vita dei loro nipotini, i minori provano dolore profondo. Solo gli ex coniugi privi di buon senso e non disposti “a condividere” la frequentazione dei figli, si sentono tutelati da questo modo di procedere,… mantengono in attivo il conflitto, spesso con la complicità di avvocati altrettanto conflittuali, si garantiscono così le condizioni di una tutela speciale ed esclusiva e garantiscono il perdurare della filiera del dolore e dell’iniquità che a distanza di due anni ancora la sola legge non ha risolto.
Come indicato in precedenza, l'assegno di mantenimento da un coniuge all'altro diventa una fomra di potere sui figli. Il genitore erogatore di denaro non ha più senso ai fini delle decisioni da prendere: lui versa una massa anonima di denaro, indifferenziata e indifferenziante, non decide più nulla circa il relativo utilizzo e -proprio perché l’ha versata- non conta più nulla circa le regole e le priorità relative alla crescita dei figli e alla “cura” della individualità sottostante. Le singole scelte vengono fatte dalla madre, che così diventa il genitore che decide, che interpreta i bisogni del figlio, e dà loro spazio o rifiuto.

In nome del mantenimento indiretto si generano infatti anni di udienze, perché ne va fissata la cifra.

Non ci sono confronti, non ci sono priorità, non ci sono bambini da far crescere -a seconda delle loro relative inclinazioni – con l’intervento di entrambi i genitori che decidono quale loro inclinazione accogliere: ci sono solo mamme che pensano ad un tutto indistinto e senza opposizioni

Tra quelle delle separazioni, quelle per la ridefinizione della cifra, quelle per l’esazione del mantenimento, quelle in sede penale, l’indotto giudiziario del mantenimento indiretto è enorme.