2013-03-25 11:34
MADRE SEPARATA DA BIMBA,DENUNCIA STATO ITALIANO A STRASBURGO
ROMA
(ANSA) - ROMA, 25 MAR - Un ricorso alla Corte di Giustizia europea di Strasburgo contro lo stato italiano per veder riconosciuto il diritto ad avere contatti con la figlia - ora di tre anni e mezzo - che non vede da oltre due anni. L'ha presentato una mamma, G.A., un'insegnante romana, al centro da tempo di una conflittuale vicenda giudiziaria con il padre della bimba, ed alla quale è stata di recente anche tolta la potestà genitoriale.
La donna, attraverso il suo legale Piero Lorusso, contesta il "divieto di contatto" con la figlia disposto dal Tribunale dei minorenni di Roma. Una decisione giudicata "in contrasto con la legge nazionale e la Convenzione dei diritti dell'uomo". In particolare, perché - spiega il legale - "non c'é stato da parte della madre alcun tipo di abuso né violazione dei doveri" così come prevede il codice penale. "Nel processo non é stata espletata alcun tipo di istruttoria a parte una consulenza tecnica d'ufficio che presenta imbarazzanti vizi di nullità e illegittimità e in cui si afferma che la donna soffre di 'disturbo istrionico di personalita'' che ne compromette la capacità genitoriale". Fra l'altro - prosegue Lorusso - "non sono mai stati sentiti i testimoni che avrebbero certamente precluso un pronunciamento così grave nei confronti di G.A.". L'avvocato ricorda che il padre della bambina, a cui è stata affidata, ha pendente il giudizio penale per stalking presentato da G.A. (é già stata celebrata udienza dibattimentale) ed ha pendenze penali per evasione fiscale. (ANSA).L’art. 8 della convenzione dispone nelle parti pertinenti al caso di specie:“Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita (…) familiare (…) Non può aversi ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria (…) per la protezione della salute o della morale o per la protezione dei diritti e delle libertà altrui”
Per giurisprudenza consolidata di Codesta Corte di Giustizia, per un genitore ed il proprio figlio il fatto di essere insieme rappresenta un elemento fondamentale della vita familiare(Errico / Italia, n. 29768/05, 24.02.2009; Havelka ed altri / Repubblica Ceca n. 23499/06, 34-35, 21 giugno 2007, Kutzner c/ Germania n. 46544/99, 56 CEDU 2002 I) e che le misure interne che glielo impediscono costituiscono un’ingerenza nel diritto tutelato dall’articolo 8 della Convenzione(K. E T. c. Finlandia, n. 25702/94, 151, CEDH 2001-VII) Una simile ingerenza viola l’articolo 8 che tende essenzialmente a tutelare la persona dalle ingerenza arbitrarie dei pubblici poteri ma crea a carico dello Stato obblighi positivi aventi ad oggetto il rispetto effettivo della vita familiare. Così laddove risulta provata l’esistenza di un legame familiare, lo Stato deve per principio agire in modo tale da consentire a questo legame di svilupparsi  deve adottare misure idonee affinchè il genitore possa riunirsi al proprio figlio(Erikkson c. Svezia, 22 giugno 1989, 71, serie A n. 156; Margareta e Roger Andersson c. Svezia, 25 febbraio 1992, 91 serie A n. 226 A; Olsson c. Svezia (n. 2) 27 novembre 1992, 90, serie A no 250; Ignaccolo – Zenide c. Romania,n. 31679/96, 94, CEDH 2000 I, e Gnahorè c. Francia, no 40031/98, 51, CEDH 2000 IX). Nella fattispecie è indubbio che l’allontanamento della minore Arianna ed il divieto di incontrarla costituiscano un’ingerenza nell’esercizio del diritto della ricorrente al rispetto della sua vita familiare. Né nell’adozione della  misura controversa si è data applicazione agli articoli 330, 333 e 336 del codice civile che sono stati plurime volte violati e né si è perseguito alcuno scopo legittimo.