Il preziosissimo documento in oggetto chiarisce subito che l'intento primario perseguito dal Tribunale di Roma, Sezione famiglia, di concerto con il Foro, è quello di prevedere un assegno di mantenimento il più possibile comprensivo di voci di spesa ordinarie e frequenti, al fine di ridurre le occasioni di richiesta al genitore obbligato e di consentire, altresì, al genitore beneficiario, una corretta ed oculata amministrazione del budget mensile di cui poter disporre.
Passa poi all'elencazione delle spese ricomprese nell'assegno di mantenimento, che include: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero; prescuola, doposcuola e baby sitter se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione, trattamenti estetici (parrucchiere, estetista).
La determinazione dell'assegno di mantenimento ordinario terrà pertanto conto di tali specifiche spese correnti della famiglia prima della separazione, che sarà quindi opportuno ed importante, per noi legali, indicare in maniera dettagliata negli atti introduttivi affinchè il Tribunale ne possa tenere conto.
Si passa poi all'indicazione delle spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise in quattro categorie:
scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette e spese alloggiative ove fuori sede di università pubbliche o private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola e baby sitter se l'esigenza nasce con la separazione e per coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche, corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze senza i genitori, acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto;
sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per l'attività agonistica;
medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite il SSN, spese di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.
Le spese straordinarie obbligatorie, per cui NON è previsto il previo accordo tra i genitori  comprendono: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti, ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili, sia pubblici che privati, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il Servizio Sanitario Nazionale in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto.
Relativamente alla modalità con cui va richiesto il consenso nel caso delle spese da concordare, il Protocollo specifica come vada effettuata una specifica richiesta scritta da un genitore all'altro. Quest'ultimo, ricevente, ove non si opponga nel termine massimo di dieci giorni (ovvero di un termine all'uopo fissato) esprimendo un motivato dissenso per iscritto, verrà considerato consenziente.
Un importante traguardo che dovrebbe significativamente ridurre le occasioni di conflitto tra genitori e, conseguentemente, il contenzioso in materia.