Con una recentissima sentenza la Suprema Corte torna a pronunciarsi sul dibattuto tema del regime di affidamento condiviso nel caso di accesa conflittualità tra i coniugi, sul quale si era già espressa in senso però favorevole in precedenza.
In realtà, leggendo approfonditamente la sentenza per esteso, e le motivazioni su cui si fonda la decisione, si evince la particolarità del caso di specie.
Il Tribunale di Roma infatti, modificando il regime di affidamento condiviso stabilito in sede di separazione personale di una coppia di coniugi, aveva disposto l'affidamento esclusivo della figlia minore alla madre, anche in base all'esito della CTU disposta nel corso del procedimento.
Dalla relazione del consulente tecnico era infatti emerso come i genitori della stessa avessero, dopo la separazione, cominciato a non parlarsi, decidendo "autonomamente" le attività della figlia, la quale era costretta a fare due turni a scuola, due diverse attività sportive e "persino due diete alimentari". 
La profonda incomunicabilità tra i coniugi e il suddetto stato di cose aveva creato nella minore un grosso turbamento, con confusione ed alterazione dei comportamenti, in quanto eccessivamente coinvolta nelle controversie tra i due. 
Il Tribunale, prendendo la mosse dalla considerazione che l'affidamento condiviso si era rivelato, in tale situazione, nocivo per la minore, e che, come rilevato dal CTU, poteva essere fonte di patologie future, lo aveva revocato, disponendo l'affidamento esclusivo alla madre, con la quale la minore aveva un rapporto più disteso e meno condizionato dalle ostilità tra i genitori.
Contro tale decisone aveva proposto reclamo il padre, respinto dalla Corte d'Appello.
La Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi sulla questione, ha ritenuto pienamente legittima e condivisibile la decisione adottata dai giudici dell'appello, ribadendo il principio per cui la conflittualità tra i coniugi, di per sè sola, non legittima il ricorso all'affidamento esclusivo, ove si mantenga nei limiti di una normale tollerabilità per la prole.
Assume invece i connotati ostativi all'applicazione dell'affidamento condiviso qualora "si esprima in forme atte ad alterare e porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli e, quindi, tali da pregiudicare il loro superiore interesse".