Nelle materie innanzi indicate la relativa disciplina, prima dell'entrata in vigore della Legge n. 54/2006 sull'affidamento condiviso, era contenuta nell'art. 6 della Legge n. 898/70, così come modificata dalla Legge n. 74/87, mentre oggi, per espressa previsione della recente riforma, le disposizioni da essa dettate si applicano anche alle ipotesi di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di procedimenti relativi a figli nati nell'ambito di una famiglia di fatto. In linea di principio, pertanto, al fine di conoscere la normativa applicabile in tema di affidamento e mantenimento dei figli a seguito del divorzio, nonché di attribuzione della residenza familiare nel giudizio di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, basterebbe richiamarsi alla precedente trattazione in materia di separazione. Tuttavia, non contemplando la novella del 2006 tutti i profili rilevanti sull'argomento, gli interpreti ritengono in maniera tendenzialmente univoca che siano rimasti tuttora in vigore i commi 1, 7, 8, 10, sia pure in parte, e 12 del richiamato art. 6. In particolare, si segnala infatti che la norma d'apertura del suddetto art. 6 ben si adegua al principio generale sancito dall'art. 155 c.c. nella sua nuova formulazione, dal momento che sancisce espressamente come l'obbligo di mantenere, educare ed istruire i figli nati o adottati durante il matrimonio di cui sia stato dichiarato lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili permane anche qualora uno o entrambi i genitori contraggano nuove nozze. Inoltre il settimo comma, rimettendo al Tribunale la facoltà di dettare disposizioni in ordine all'amministrazione dei beni dei figli da parte dei genitori divorziati ed al concorso di costoro all'usufrutto legale sui beni della comunione, colma in realtà una lacuna della Legge n. 54/2006 sul punto. Analogamente dicasi relativamente alla possibilità residuale e temporanea, contemplata dal successivo ottavo comma, in cui nessuno dei genitori risulti idoneo all'affidamento e si debba pertanto dare applicazione alla normativa sull'affidamento familiare, di cui alla nuova legge in materia di adozioni, Legge n. 149/2001, che prevede l'inserimento del minore in un'altra famiglia, in grado di garantirgli il mantenimento, l'istruzione e l'educazione necessarie, fintantochè i genitori non si rivelino idonei ad una più attiva partecipazione alla vita del proprio figlio. Ove si verifichi tale eventualità, mantiene il proprio vigore anche il comma 10 del citato art. 6 Legge n. 898/70, laddove esso prevede che il provvedimento il quale disponga l'affidamento familiare venga trasmesso d'ufficio al giudice tutelare, affinchè vigili sulla situazione ed adotti le misure del caso. Piena efficacia, infine, deve essere riconosciuta al comma 12 della medesima norma, il quale sancisce l'obbligo di ciascun genitore, in presenza di figli minori, di comunicare all'altro l'avvenuto trasferimento di domicilio o di residenza, sanzionato, in mancanza, mediante la previsione di un risarcimento del danno. Per quel che riguarda poi l'assegnazione della casa familiare in sede di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, risulta essere stato abrogato, per effetto dell'art. 155quater c.c., applicabile anche al divorzio, l'art. 6 n. 6 della legge n. 898/70, disposizione inserita nella norma relativa ai rapporti tra genitori e figli. Anche per tale motivo, già prima dell'entrata in vigore della riforma del 2006, giurisprudenza e dottrina ritenevano che l'attribuzione della casa coniugalenon fosse consentita in assenza di figli, posto che esclusivamente nell'interesse di questi ultimi, e non del coniuge affidatario, essa veniva prevista (cfr. Cass. 17 settembre 2001 n. 11630, con riferimento alla situazione, del tutto analoga, della separazione). Nei limiti della compatibilità, inoltre, è riferibile anche ai procedimenti di divorzio il richiamato art. 155quater c.c., nella parte in cui prevede che il diritto al godimento della casa familiare venga meno in caso di mancato uso o di avviata convivenza con terzi da parte del genitore assegnatario.