IL MANCATO PAGAMENTO DELL´ASSEGNO DI MANTENIMENTO 08-10-2013 18:53 - FAMIGLIA Sono oramai numerosi i casi in cui il coniuge obbligato si sottrae al pagamento dell´assegno mensile per il mantenimento dell´altro coniuge e/o dei figli.
Atteggiamento gravissimo che, peraltro, oltre ad essere perseguibile in sede civile, può comportare seri risvolti penali.
Le ragioni possono essere diverse: perdita del lavoro, mutamenti della situazione patrimoniale o, spesso, semplici "ripicche".
Ebbene, occorre premettere che, purtroppo, vige la cattiva abitudine di applicare una sorta di "autoriduzione" dell´assegno concordato in sede di omologa o stabilito con sentenza dal Tribunale.
Tale atteggiamento non è consigliato, poichè rappresenta una sorta di "autogiustizia". 

Per questo motivo, quando la situazione reddituale dell´onerato dovesse essere tanto mutata da non consentire più il pagamento nella misura stabilita, è bene non limitarsi alla sospensione dell´assegno, ma chiederne giudizialmente la revisione.
Soprattutto per il mantenimento dei figli, infatti, la giurisprudenza più consolidata non ammette che, in caso di impoverimento del genitorie obbligato al pagamento, venga sospeso il pagamento: si pretende dal genitore che, se anche le sue sostanze siano radicalmente diminuite, fino ad essere sufficienti appena al sostentamento, quel poco che ha venga destinato in parte al mantenimento dei figli.
Se, dunque, un padre resta disoccupato, gli si chiede di svolgere qualsiasi lavoro, anche saltuario e anche molto al di sotto dei suoi titoli professionali, pur di mantenere i figli.

Il mancato pagamento dell´assegno costituisce sempre titolo per ottenerne la corresponsione con un PROCEDIMENTO CIVILE: l´ingiunzione del dovuto può essere seguita da un pignoramento, anche presso terzi sullo stipendio o su conti correnti.

Per contro, però, non ogni mancato pagamento costituisce un reato penale.
C´è purtroppo chi minaccia di ricorrere alla denuncia penale (più "economica", perchè può essere presentata in proprio e, si pensa, più intimidatoria) anche in caso di mancato pagamento occasionale, dovuto magari ad una breve difficoltà, o di pagamento parziale o leggermente ritardato
L´omissione del mantenimento, invece, costituisce REATO PENALE solo entro limiti ben precisi, non specifici dei casi di separazione, ma generali, riferiti anche ai casi di unione tra i genitori o coniugi.

L´art. 570 del codice penale, infatti, è rubricato "violazione degli obblighi di assistenza familiare".
Chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all´ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla potestà dei genitori o alla qualità di coniuge, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa da lire duecentomila a due milioni.
Le dette pene si applicano congiuntamente a chi:
1) malversa o dilapida i beni del figlio minore o del pupillo o del coniuge;
2) fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa;.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa salvo nei casi previsti dal numero 1 e, quando il reato e´ commesso nei confronti dei minori, dal numero 2 del precedente comma...

Il reato, dunque, non è configurato da un mancato pagamento di un assegno stabilito da un giudice, ma dal far mancare i mezzi di sussistenza.
Il mancato pagamento deve aver determinato una condizione di disagio tale da mettere in difficoltà, relative alle primarie esigenze di vita, la persona che doveva beneficiarne.

Se un genitore obbligato riduce un assegno di una certa consistenza, sicuramente viene meno ad un´obbligazione e sarà passibile di ingiunzione e poi di esecuzione sui suoi beni, ma non commette reato.
Se un genitore omette il versamento per un mese o due, e l´altro può supplire a questa mancanza, sicuramente dovrà poi rifondere all´altro quanto non pagato, ma non commette reato.
Se un genitore non paga il mantenimento, con precisione, come stabilito dal giudice, ma versa del denaro saltuariamente, ma in modo consistente, non commette reato.
Ovviamente ogni esemplificazione è fuori luogo e non si potrà mai prescindere dalla valutazione dei casi specifici.
Si tenga conto che, tra redditi medi o medio-bassi, è difficile che il mancato pagamento non determini difficoltà tali da integrare il reato.

La denuncia penale per il reato di cui all´art. 570 c.p., non dovrebbe mai essere strumentalizzata all´ottenimento di somme non pagate quando è possibile recuperarle con un procedimento civile.
E´ comunque l´unico strumento nei confronti di quei genitori che ignorano deliberatamente e costantemente il loro obbligo di mantenere i figli.
Va ricordato, infine, che se è un minorenne ad essere privato dei mezzi di sussistenza, si procede d´ufficio e non a querela di parte e, pertanto, in caso di sopravvenuto accordo o pagamento, non è più possibile rimettere la querela ed il giudizio penale farà comunque il suo corso.
E´ consigliabile, pertanto, prima di procedere a denunziare il genitore obbligato, consultarsi con un avvocato esperto in diritto di famiglia, il quale saprà, sicuramente, valutare l´opportunità o meno di dare impulso ad un procedimento penale.
Avv. Antonio Cardella