Gli effetti della separazione sui rapporti personali tra coniugi.
La sentenza che pronuncia la separazione incide necessariamente sugli obblighi gravanti sui coniugi a norma dell’art. 143 c. c.. Essa determina innanzitutto la sospensione dell’obbligo di coabitazione, già venuto meno al momento dell’emissione dei provvedimenti temporanei ed urgenti pronunciati dal Presidente del Tribunale, autorizzando i coniugi a vivere separati. Ugualmente incompatibile con lo stato di separazione è l’adempimento degli obblighi di assistenza morale e di collaborazione, salvo che essi riguardino i figli.

Parimenti è necessario ritenere sospeso l’obbligo di fedeltà, anche perché, in caso contrario, esso si risolverebbe in pratica in un obbligo di castità (in tal senso, tra le altre, si veda Cass. sent. n. 6566 e n. 9317 del 1997).

Dunque, in base alla normativa vigente ed all’evoluzione giurisprudenziale in materia, si può affermare che tra i coniugi separati restano sospesi tutti gli obblighi reciproci derivanti dal matrimonio, salvo l’obbligo dell’assistenza patrimoniale.

Peraltro, la separazione appare idonea ad incidere sui rapporti personali tra i coniugi anche in altro modo. Così, secondo l’art. 156bis c. c., il giudice può vietare alla moglie l’uso del cognome del marito quando tale uso sia per costui particolarmente pregiudizievole e, viceversa, può autorizzare la moglie a non usare il cognome stesso, qualora dall’uso possa derivarle grave pregiudizio. Tale pronuncia, peraltro, deve seguire ad una precisa richiesta in tal senso del marito o della moglie e non è necessariamente collegata alla dichiarazione di addebito. Una simile previsione normativa pone dunque in evidenza la duplice valenza del cognome, quale elemento di identificazione di un soggetto nei rapporti pubblicistici e quale emblema della persona nei rapporti di diritto privato.

L’intervenuta separazione assume altresì rilievo dal punto di vista della presunzione di concepimento ex art. 232, comma 2, c. c., il quale stabilisce che non operi detta presunzione di concepimento di un figlio durante il matrimonio qualora questi nasca decorsi trecento giorni dalla pronuncia di separazione giudiziale o dall’omologazione della separazione consensuale ovvero dalla data della comparizione dei coniugi davanti al giudice, quando gli stessi siano stati autorizzati a vivere separatamente nelle more del giudizio.

Nel contesto dei rapporti personali tra i coniugi, la separazione produce effetti, da ultimo, per quel che concerne l’assenso del coniuge stesso all’adozione di una persona maggiore di età, assenso che non è appunto richiesto quando i coniugi siano legalmente separati, ai sensi dell’art. 297 c. c.