Assegno di mantenimento: cosa comprende l’importo che liquida il Giudice
Spese ordinarie e spese straordinarie
In caso di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili (divorzio), annullamento, nullità del matrimonio ovvero all’esito di procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio (famiglia di fatto), il Giudice dovrà stabilire la corresponsione di un assegno di mantenimento destinato al sostentamento della prole.
La normativa di riferimento è la seguente:
  • I genitori hanno l’obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, così come stabilito dagli artt. 147 e ss. del Codice Civile e dall’art. 30 della Costituzione.
  •  i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo ( art. 316 bis c.c. ).
La regola generale prevede che l’assegno di mantenimento venga disposto a favore del coniuge che è risultato collocatario dei figli minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti.
L’art. 337 ter c.c. “Provvedimenti riguardo ai figli” stabilisce che “salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito”.
Il Giudice, nello stabilire l’ammontare dell’assegno di mantenimento, dovrà tenere in considerazione una serie di circostanze:

1)Le attuali esigenze del figlio;
2)Il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3)I tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4)Le risorse economiche di entrambi i genitori;
5)La valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.

Vediamo, però, cosa comprende l’assegno di mantenimento facendo una distinzione tra spese ordinarie e spese straordinarie.

Le spese ordinarie, cioè quelle che rientrano nell’assegno di mantenimento, si ritengono quelle attuali e prevedibili necessarie a soddisfare esigenze di vita quotidiana della persona normale: tra queste vi rientrano quelle per il sostentamento e le cure ordinarie come le spese alimentari, sanitarie, per l’igiene personale e il vestiario, nonché le spese a queste propedeutiche e conseguenziali e, infine, le spese scolastiche (abbigliamento, tasse, materiale durante l’anno scolastico). In particolare, circa le spese sanitarie, si ritiene che nelle “cure ordinarie” rientrino, ad esempio, le visite pediatriche, di controllo routinarie, l’acquisto di medicinali da banco o di uso frequente.

Invece le spese straordinarie sono quelle riguardanti avvenimenti o scelte che trascendono le prevedibili e normali esigenze di vita quotidiana: per la giurisprudenza si tratta di esborsi necessari a far fronte ad eventi imprevedibili o addirittura eccezionali, ad esigenze non rientranti nelle normali consuetudini di vita dei figli minori fino a quel momento, o comunque spese non quantificabili e determinabili in anticipo o di non lieve entità rispetto alla situazione economica dei genitori.
Nella pratica tali spese vengono suddivise in percentuale variabile tra i genitori, di solito è frequente stabilire un contributo pro quota pari al 50% anche se può accadere che vengano poste a carico di un solo genitore nei casi in cui l’altro sia, ad esempio, disoccupato.
Le spese straordinarie sono spesso al centro di liti tra ex coniugi e fonte di causa; ecco perché oggi la maggior parte dei Tribunali ha adottato un proprio Protocollo, nel quale ha dettagliatamente indicato le spese da ritenersi straordinarie.
Di seguito riporto un elencazione elaborata mettendo a confronto diversi Protocolli:
1)Spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante; b) cure dentistiche presso strutture pubbliche; c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale; d) tickets sanitari. Le spese indicate dovranno essere comprovate da prescrizione medica e da indicazione del codice fiscale del minore su ciascun scontrino;
2)Spese mediche che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche; b) cure termali e fisioterapiche; c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale; d) farmaci particolari. Le spese indicate dovranno sempre essere documentate e contenere l’indicazione del codice fiscale del minore;
3)Spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici; b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno; c) gite scolastiche e viaggi d’istruzione senza pernottamento; d) trasporto pubblico ( scuolabus o altro mezzo di trasporto ); e) mensa. Le spese indicate dovranno essere sempre documentate;
4)Spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati; b) corsi di specializzazione; c) gite scolastiche con pernottamento; d) corsi di recupero e lezioni private; e) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria. Le spese indicate dovranno essere sempre documentate;
5)Spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo. Le spese indicate dovranno essere sempre documentate;
6)Spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature; b) spese di custodia (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infradodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite; c) viaggi e vacanze. Le spese indicate dovranno essere sempre documentate.