ASSEGNI FAMILIARI E VERSAMENTO AL GENITORE AFFIDATARIO: RAPPORTO CON IL REATO DI CUI ALL’ART. 570 C.P.
 
Con una recente sentenza la Suprema Corte del 9 novembre 2015 ha sancito che nelle separazioni di coppie non sposate con figli, a meno di diversa indicazione da parte del giudice, il versamento degli assegni familiari al genitore affidatario del minore concorre a integrare l'obbligo di mantenimento. Il relativo importo dunque non va scomputato dalla cifra complessiva da corrispondere.
La Corte di Cassazione, sentenza 44765/2015, ha dunque ritenuto non configurabile il reato di cui all’art. 570 c.p., respingendo il ricorso della parte civile, che difendeva la moglie. In sostanza è stata smentita la tesi per cui gli assegni familiari avrebbero dovuto essere computati al di fuori della somma indicata dal giudice civile della separazione.
La questione verteva anche sul dolo, ma già la Corte di Appello ne aveva escluso la configurabilità posto che il marito aveva spontaneamente provveduto a versare una somma a titolo di mantenimento ed inoltre la moglie godeva di questi assegni familiari.
In mancanza di un rapporto di coniugio è dunque escluso un obbligo di legge nell’attribuire gli assegni familiari al genitore convivente laddove l’articolo 211 della legge 151/75 riconosce il diritto al solo coniuge. E lo stesso Inps nella circolare 104/12 chiarisce che il titolare alla richiesta dei trattamenti di famiglia è sempre e soltanto il genitore naturale che lavora (o percepisce l’indennità sostitutiva di retribuzione), per cui in mancanza di uno specifico obbligo di legge la somma in proporzione non va ad eccedere la quota dell’assegno di mantenimento fissata dal Tribunale civile,ma lo integra.
Di fronte alla somma fissata dal giudice della separazione, a titolo di mantenimento della minore, quantificata in 350 euro mensili, il marito aveva volontariamente disposto che il datore di lavoro avrebbe corrisposto direttamente alla madre i propri assegni familiari, che ammontavano a 137,5 euro al mese, arrivando così a raggiungere, con la somma residuale dallo stesso versata pari ad euro 207, 00, la quota indicata dal provvedimento giudiziale.
 
Gli assegni familiari costituiscono prestazione generale ed astratta di sostegno al reddito familiare in ragione della presenza di minori.
 
Appare significativa la circostanza per cui gli assegni familiari per il coniuge, consensualmente o giudizialmente separato in mancanza di una previsione analoga al citato art. 211, spettano al lavoratore, cui sono corrisposti per consentirgli di far fronte al suo obbligo di mantenimento ex artt. 143 e 156 cod. civ., con la conseguenza che, se nulla al riguardo è stato pattuito dalle parti in sede di separazione consensuale (ovvero è stato stabilito dal giudice in quella giudiziale), deve ritenersi che nella fissazione del contributo per il mantenimento del coniuge si sia tenuto conto anche di questa particolare entrata (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5060 del 02/04/2003; Cass. Sez. Unite, Sentenza n. 5135 del 27/11/1989; Cass. Civ. 12770/2013).
E, pertanto, anche nel caso in cui operi l’art. 211 della legge 151/75, è possibile che sia stabilito che l’importo di detti assegni concorra ad integrare l’ammontare stabilito per il contributo di mantenimento posto a carico del coniuge lavoratore.
In conclusione tale contributo è bene diverso dai casi speciali di natura pubblicistica che riguardano il contributo della Stato alla minore quale compagna di collaboratore di giustizia, o contributi “ad personam” del comune di residenza, o ancora collocazione presso istituto di assistenza a spese del servizio sociale, o, infine modesta pensione di invalidità di minore disabile.
 
Alberto Sagna