In materia di affidamento dei figli minori, la Cassazione ha affrontato la questione se il trasferimento della residenza di uno dei genitori lontano dall'altro possa determinare una valutazione negativa sulla sua capacità genitoriale e quindi il venir mero del collocamento dei figli presso di sè o la perdita dell'affidamento per incapacità genitoriale (Cassazione, sentenza del 14 settembre 2016, n. 18087).
Sul punto, la Cassazione ritiene che la scelta del genitore di trasfersi altrove non è necessariamente indice di una sua incapacità genitoriale, dal momento che il trasferimento della residenza e/o della sede lavorativa rappresenta pur sempre un diritto dell'individuo, costituzionalmente garantito (in tal senso si veda anche Cassazione, sentenza n. 9633/2015).
E' quindi necessario accertare caso per caso che tale scelta non sia stata determinata dalla mera volontà di ostacolare i rapporti con l'altro genitore e che la stessa risponda comunque all'interesse prevalente dei figli e alla loro crescita equilibrata e serena.
In casi siffatti, pertanto, il giudice di merito dovrà valutare nel concreto se sia più funzionale all'interesse della prole mantenere il collocamento presso l'uno o l'altro dei genitori.