Sul punto, la Cassazione ritiene che la scelta del genitore di trasfersi altrove non è necessariamente indice di una sua incapacità genitoriale, dal momento che il trasferimento della residenza e/o della sede lavorativa rappresenta pur sempre un diritto dell'individuo, costituzionalmente garantito (in tal senso si veda anche Cassazione, sentenza n. 9633/2015).
E' quindi necessario accertare caso per caso che tale scelta non sia stata determinata dalla mera volontà di ostacolare i rapporti con l'altro genitore e che la stessa risponda comunque all'interesse prevalente dei figli e alla loro crescita equilibrata e serena.
In casi siffatti, pertanto, il giudice di merito dovrà valutare nel concreto se sia più funzionale all'interesse della prole mantenere il collocamento presso l'uno o l'altro dei genitori.