Tocchiamo in questo numero un argomento decisamente attuale, ovvero quello degli abusi edilizi, riguardo ai quali tanti di noi avranno spesso provato a porsi se, in presenza di una costruzione realizzata in spregio alle normative edilizie, il cittadino o, meglio, il vicino può considerarsi persona offesa.

Da una simile conclusione, potrebbe dunque dedursi che il cittadino ritenuto persona offesa e danneggiata, potrebbe costituirsi parte civile nel procedimento a carico del responsabile dell’abuso e richiedere ad esso i danni.

Ebbene andiamo con ordine. 

Secondo la giurisprudenza di riferimento più attuale, anche un cittadino, purché privato confinante può rivestire, nei procedimenti penali per violazioni della normativa edilizia, oltre che la qualità  di soggetto danneggiato dal reato anche quella di persona offesa, con conseguente diritto del medesimo sia a costituirsi parte civile nel processo penale sia ad essere avvisato in caso di eventuale richiesta di archiviazione.

Tale ultimo riferimento, gli riconoscerebbe anche la conseguente la legittimazione ad opporsi davanti al giudice ed interloquire nel merito dell'archiviazione proposta.

Con un'interessante pronuncia, la Suprema Corte svolge alcune importanti riflessioni sul tema dei termini e delle condizioni richieste per consentire al "vicino di casa" di reagire in presenza di abusi edilizi da parte del privato confinante che ledano anche la propria posizione giuridica soggettiva.

Il principio di diritto affermato dalla Corte, sul punto, è chiaro.

Non sempre chi abita nei pressi dell'autore dell'abuso edilizio ha diritto ad ottenere il risarcimento del danno patito in conseguenza della realizzazione di un manufatto abusivo; tuttavia, ove ricorrano determinate condizioni, la legge gli garantisce la più ampia tutela consentendogli non solo, ex post, di far valere le sue pretese risarcitorie davanti al giudice penale attraverso l'istituto della costituzione di parte civile, ma anche, ex ante, di potersi opporre davanti al giudice nel caso in cui il pubblico ministero, non ravvisando estremi di reato, ritenga di dover presentare una richiesta di archiviazione. Vediamo quali sono questi casi.

In primo luogo, secondo la Cassazione, è pacifico che le norme penali repressive delle violazioni in materia edilizia rientrino nella categoria dei reati plurioffensivi in quanto, pur essendo il bene giuridico tutelato l'ambiente, è tuttavia evidente che la realizzazione di un abuso edilizio può ledere non solo l'interesse dell'ente locale Comune, ma anche l'interesse del privato cittadino qualora la costruzione abusiva sia lesiva della posizione giuridica soggettiva di quest'ultimo. L’orientamento, da ritenersi ormai consolidato, riconosce al privato cittadino la legittimazione a costituirsi parte civile nel processo penale per reati edilizi, a determinate condizioni. Si afferma, infatti, che nei procedimenti per violazioni urbanistico-edilizie, la legittimazione ad esercitare l'azione civile da parte di vicini confinanti non nasce dalla sola assenza del permesso di costruire o dall'illegittimità del titolo abilitativo: il privato confinante è legittimato a costituirsi parte civile, quando la realizzazione dell'abuso edilizio da parte del vicino costituisce violazione anche di norme di natura civilistica, con l'ulteriore specificazione che l'abuso deve violare non soltanto le norme poste a tutela del regolare assetto del territorio, ma anche le norme che impongono limiti al diritto di proprietà, che stabiliscono distanze, volumetria ed altezza delle costruzioni, previste dal codice civile e dai piani regolatori, violazioni produttive di un danno patrimoniale.

L'evoluzione giurisprudenziale sul punto, ad esempio, è giunta di recente anche ad affermare che il proprietario confinante è legittimato a costituirsi parte civile nei procedimenti penali aventi ad oggetto abusi edilizi non soltanto quando siano violate le norme civilistiche che stabiliscono le distanze nelle costruzioni (art. 873 cod. civ.), ma anche nel caso di inosservanza delle regole da osservarsi nelle costruzioni (art. 871 cod.civ.), indipendentemente dalle distanze (Fattispecie di mutamento di destinazione d'uso di un piano seminterrato da garage e cantina in miniappartamento.

Pur essendo, quindi, pacifica la veste di soggetto danneggiato dal reato del vicino confinante che lamenti la realizzazione di un abuso edilizio violativo delle norme previste dal codice civile, non altrettanto si registra in merito alla possibilità di qualificare il privato anche come persona offesa.

Sul tema della legittimazione del privato, tuttavia, di recente in senso negativo la Corte ha escluso che potesse assumere la qualità di persona offesa dal reato un Comitato Civico di Quartiere, trattandosi di un ente non riconosciuto e privo dei requisiti previsti dall'art. 91 cod. proc. pen., che rappresenta in modo generico interessi non qualificabili, nè qualificati, e non rientra, peraltro, nell'ambito delle previsioni della L. 8 luglio 1986, n. 349, che individua le associazioni di protezione dell'ambiente.