Contrariamente a quanto sostenuto nei verbali d’accertamento dei Comuni italiani, è costante nella giurisprudenza la tesi secondo la quale i termini per la notifica debbano decorrere dalla data di commissione della violazione e non dal giorno dell’accertamento operato dal Funzionario addetto (vedere sul punto le sentenze Corte di Cass. N. 12023 del 2000 e n. 11335 del 2013 nonché la recentissima sentenza del Giudice di Pace di Milano Avv. Rocca n.13347/14).
Diversamente, ogni Comune d’Italia, accampando una pluralità di impegni sull’operato, potrebbe dilatare sine die il termine di notifica dei verbali di accertamento di infrazione con notevoli ripercussioni in capo al privato cittadino ed al proprio affidamento alla certezza del diritto.
E’ opportuno, inoltre, menzionare la recentissima nota 16968 del 7 Novembre 2014 del Ministro dell’Interno che ha bocciato la prassi del Comune di Milano di notificare i verbali oltre i termini consentiti dalla legge ribadendo che la notifica dei verbali debba decorrere da una data certa e inequivocabile così come previsto dall’articolo 201 del codice della strada, senza che i Comuni «possano accampare una pluralità di impegni di cui risulterebbero oberati» come scusante della tardività.
Articolo 201 codice della strada: Notificazione delle violazioni.
"Qualora la violazione non possa essere  immediatamente contestata,  il  verbale,  con  gli   estremi   precisi   e dettagliati della  violazione  e  con  la  indicazione  dei motivi  che  hanno  reso   impossibile   la   contestazione immediata, deve, entro  novanta  giorni  dall'accertamento,  essere  notificato  all'effettivo  trasgressore  o,  quando  questi non sia stato identificato e si tratti di violazione  commessa dal conducente di un veicolo a motore,  munito  di  targa, ad uno dei soggetti indicati  nell'art.  196,  quale  risulta dai pubblici registri alla data  dell'accertamento.  Se si tratta di ciclomotore la  notificazione  deve  essere  fatta all'intestatario del contrassegno di identificazione.  Nel caso di accertamento  della  violazione  nei  confronti  dell'intestatario  del  veicolo  che  abbia  dichiarato  il  domicilio legale ai sensi dell'articolo 134,  comma  1-bis,  la notificazione del verbale e' validamente eseguita quando  sia stata effettuata presso il  medesimo  domicilio  legale  dichiarato    dall'interessato.     Qualora l'effettivo trasgressore  od   altro   dei   soggetti   obbligati   sia  identificato   successivamente   alla   commissione   della  violazione la notificazione  puo'  essere  effettuata  agli  stessi entro novanta giorni dalla data in cui risultino dai  pubblici registri o  nell'archivio  nazionale  dei  veicoli  l'intestazione  del  veicolo   e   le   altre   indicazioni  identificative degli interessati o comunque dalla  data  in  cui la  pubblica  amministrazione  e'  posta  in  grado  di  provvedere  alla  loro  identificazione.  Per  i  residenti  all'estero  la  notifica  deve  essere   effettuata   entro  trecentosessanta  giorni   dall'accertamento.   Quando la  violazione   sia   stata   contestata   immediatamente   al  trasgressore, il verbale deve essere notificato ad uno  dei  soggetti individuati ai sensi dell'articolo 196 entro cento  giorni dall'accertamento della violazione."