Diversamente, ogni Comune d’Italia, accampando una pluralità di impegni sull’operato, potrebbe dilatare sine die il termine di notifica dei verbali di accertamento di infrazione con notevoli ripercussioni in capo al privato cittadino ed al proprio affidamento alla certezza del diritto.
E’ opportuno, inoltre, menzionare la recentissima nota 16968 del 7 Novembre 2014 del Ministro dell’Interno che ha bocciato la prassi del Comune di Milano di notificare i verbali oltre i termini consentiti dalla legge ribadendo che la notifica dei verbali debba decorrere da una data certa e inequivocabile così come previsto dall’articolo 201 del codice della strada, senza che i Comuni «possano accampare una pluralità di impegni di cui risulterebbero oberati» come scusante della tardività.
Articolo 201 codice della strada: Notificazione delle violazioni.
"Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, entro novanta giorni dall'accertamento, essere notificato all'effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato identificato e si tratti di violazione commessa dal conducente di un veicolo a motore, munito di targa, ad uno dei soggetti indicati nell'art. 196, quale risulta dai pubblici registri alla data dell'accertamento. Se si tratta di ciclomotore la notificazione deve essere fatta all'intestatario del contrassegno di identificazione. Nel caso di accertamento della violazione nei confronti dell'intestatario del veicolo che abbia dichiarato il domicilio legale ai sensi dell'articolo 134, comma 1-bis, la notificazione del verbale e' validamente eseguita quando sia stata effettuata presso il medesimo domicilio legale dichiarato dall'interessato. Qualora l'effettivo trasgressore od altro dei soggetti obbligati sia identificato successivamente alla commissione della violazione la notificazione puo' essere effettuata agli stessi entro novanta giorni dalla data in cui risultino dai pubblici registri o nell'archivio nazionale dei veicoli l'intestazione del veicolo e le altre indicazioni identificative degli interessati o comunque dalla data in cui la pubblica amministrazione e' posta in grado di provvedere alla loro identificazione. Per i residenti all'estero la notifica deve essere effettuata entro trecentosessanta giorni dall'accertamento. Quando la violazione sia stata contestata immediatamente al trasgressore, il verbale deve essere notificato ad uno dei soggetti individuati ai sensi dell'articolo 196 entro cento giorni dall'accertamento della violazione."