Con la legge 29 luglio 2010 n. 120, il Parlamento ha approvato una sostanziale riforma del Codice della Strada, inserendo significative novità.
 

Tra le tante, quelle riguardanti le sanzioni per l'infrazione dei limiti di velocità, che ora sono le seguenti:
 

a) chi non osserva i limiti minimi di velocità o chi, al contrario, li supera di non oltre 10 km/h subirà una sanzione da 38 a 155 euro, ma non avrà decurtazione di punti;
 

b) la sanzione pecuniaria varierà da 155 a 624 euro e meno 3 punti sulla patente, per chi supera i limiti di oltre 10 km/h, ma non oltre i 40 km/h;
 

c) il superamento da oltre 40 fino a 60 km/h del limite "costerà" la sanzione amministrativa da 500 a 2000 euro, la decurtazione di 6 punti e la sospensione della patente da 1 a 3 mesi;
 

d) per l'infrazione più grave, oltre i 60 km/h di superamento del limite, la sanzione sarà da 799 a 3119 euro, 10 punti in meno sulla patente e la sospensione della stessa da 6 mesi ad un anno.
 

Tutti questi limiti devono sottostare ad una detrazione massima del 5% della velocità rilevata, con un minimo di 5 km/h. Quindi laddove, per esempio, il limite sia posto a 50km/h, sarà sanzionabile solo una velocità di oltre 55 km/h; con lo stesso limite, una velocità fino a 65 km/h sarà sanzionata con la sola pena pecuniaria da 38 a 155 euro.
 

Novità anche circa le notifiche dei verbali di accertamento delle violazioni stradali (tutte, non solo quelle relative alla velocità). L'organo di polizia che accerta la violazione avrà un termine più breve per notificarla al trasgressore. La precedente norma prevedeva un massimo di 150 giorni, che è stato ridotto a 90 dalla riforma. Se entro questo nuovo termine, la polizia non avrà notificato il verbale, nessuna sanzione sarà più applicabile.
 

Altra novità di rilievo è quella per cui, in caso di sospensione della patente, il conducente può presentare al Prefetto un'istanza per ottenere un permesso di guida per ragioni di lavoro o di assistenza a figli o a parenti  o affini entro il terzo grado (genitori, fratelli, suoceri o cognati), che siano disabili in situazione grave.

Il permesso può essere rilasciato  per determinate fasce orarie e comunque per non oltre tre ore al giorno, qualora risulti impossibile o estremamente gravoso raggiungere il posto di lavoro (o di assistenza) con mezzi pubblici o comunque non propri.
 

Il ricorso deve essere presentato entro cinque giorni dal ritiro della patente, alla Prefettura del luogo in cui è stata commessa la violazione, e deve essere adeguatamente motivato e documentato.

Il permesso non può essere concesso dal Prefetto se, a causa della violazione, si sia verificato un incidente.
 

Se l'istanza viene accolta, il periodo di sospensione è aumentato di un numero di giorni pari al doppio delle complessive ore per le quali è stata autorizzata la guida.