Il codice della strada ha subito ultimamente diverse modifiche per ciò che concerne le violazioni commesse da chi guida in stato di ebbrezza che viene regolata e disciplinata dall’articolo 186.

Ne caso in oggetto, ci troviamo di fronte a un verso e proprio reato, con il passaggio della competenza a giudicare del Tribunale.

Il decreto legge del 23 maggio 2008 n. 92, convertito nella Legge numero 125 del 24 Luglio 2008 prevede le seguenti sanzioni come riassunte in tabella:

Tasso alcolemico

rilevato

Sanzione

tra 0,5 g/l a 0,8 g/l

ammenda da 500 a 2.000 euro. Sospensione della patente da 3 a 6 mesi.

tra 0,8 e 1,5g/l

ammenda da 800 a 3.200 euro e arresto fino a 6 mesi. Sospensione della patente per un periodo di tempo compreso tra 6 mesi e 1 anno.

oltre 1,5 g/l

ammenda tra 1.500 e 6.000 euro e arresto da 6 mesi ad 1 anno, con un minimo di 6 mesi. Sospensione della patente da 1 a 2 anni. Confisca del veicolo con la sentenza di condanna.



A seguito dell’accertamento di un tasso alcolemico eccedente le varie soglie individuate e previste dalla nuova normativa, l’autoveicolo alla guida del quale si trovava il conducente, non potrà comunque essere ancora guidato dal soggetto su cui tale tasso è stato rilevato.

La normativa prevede allora che ove non si riscontri la presenza di altri soggetti, in possesso del permesso di guida, l’autoveicolo potrà essere fatto recuperare da una persona autorizzata ad esercitare l’attività di soccorso e recupero stradale che provvederà a condurlo fino al luogo indicato dal conducente sanzionato, ovvero in assenza di indicazioni, fino al deposito dello stesso soggetto che ha provveduto al recupero del mezzo.

Da sottolineare che se il tasso alcolemico rilevato supera gli 1,5 grammi per litro di sangue, si procede al sequestro preventivo del veicolo finalizzato alla successiva confisca del bene, che verrà disposta in sede di condanna da parte del competente tribunale penale.

ATTENZIONE

La guida in stato di ebbrezza comporta la decurtazione di punti patente nella misura di 10 punti. (Il punteggio decurtato è pari al doppio per chi ha conseguito l’abilitazione alla guida (patente) successivamente al giorno 01 ottobre 2003. Si veda più avanti al cap. 10.

Sanzioni e misure accessorie.

Nel caso in cui la persona compia più violazioni nel corso di un biennio o se la violazione è commessa da un conducente professionista (autisti di autobus, di veicoli con rimorchio etc.), la patente viene sempre revocata e quindi contestualmente ritirata e trasmessa entro 10 giorni al Prefetto competente.

In caso di verificazione di sinistro stradale, allorché sul conducente in stato di ebbrezza sia stato riscontrato un tasso alcolemico inferiore a 1,5 gr/l, il Tribunale con la sentenza di condanna impone il fermo amministrativo del veicolo per 90 (novanta) giorni salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato.

Qualora il tasso alcolemico rilevato risulti  superiore a 1,5gr/l si procederà ai sensi di legge alla confisca del veicolo, salvo anche in questo caso, che appartenga a persona estranea al reato.

LENTE DI INGRANDIMENTO

Cosa succede in caso di rifiuto del conducente di sottoporsi all'accertamento alcolimetrico

La normativa vigente prevede che il conducente possa essere sottoposto ad un accertamento alcolimetrico attraverso uno strumento chiamato etilometro, appositamente tarato e omologato, che provvede a rilevare la quantità di alcol contenuta nell'aria espirata. La rilevazione deve essere ripetuta per due volte a distanza di 5 minuti l'una dall'altra in modo da garantire l’oggettività della rilevazione e il buon funzionamento dell’apparecchiatura.

Chi, senza una giustificata motivazione, omette o rifiuta di sottoporsi  al test alcolimetrico, commette in primo luogo un illecito penale che porta all’irrogazione delle seguenti sanzioni:

a) arresto da tre mesi ad un anno;

b) ammenda da 1.500 a 6.000 euro;

c) sospensione della patente per un periodo da 6 mesi a 2 anni e con revoca della patente nel caso in cui lo stesso conducente sia già stato condannato per il medesimo reato nel periodo di due anni precedente;

d) confisca dell’autoveicolo, fatto salvo il caso in cui lo stesso risulti di proprietà di un terzo, estraneo al reato.

In caso di sospensione della patente, il Prefetto, provvederà inoltre a ordinare al trasgressore di sottoporsi ad apposita visita medica di revisione della patente di guida presso la commissione medica provinciale. La violazione di detta prescrizione prevede la decurtazione di 10 punti dalla patente.

Da ricordare, come già accennato, che tutte le apparecchiature utilizzate in sede di accertamento devono essere regolarmente omologati, tarati e provvisti di tutta la documentazione del caso pena l’illegittimità dell’elevazione della sanzione che in tal caso può essere impugnata davanti all’autorità competente.

Gli apparecchi devono inoltre essere utilizzati in presenza e sotto la gestione di apposito personale medico.