La guida con il cellulare è regolamentata dal nostro codice della strada all’articolo 173 che al proprio nel suo secondo comma prevede:“È vietato al conducente di far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici ovvero di usare cuffie sonore, fatta eccezione per i conducenti dei veicoli delle Forze armate e dei Corpi di cui all'articolo 138, comma 11, e di polizia, nonché per i conducenti dei veicoli adibiti ai servizi delle strade, delle autostrade ed al trasporto di persone in conto terzi. È consentito l'uso di apparecchi a viva voce o dotati di auricolare purché il conducente abbia adeguate capacità uditive ad entrambe le orecchie (che non richiedono per il loro funzionamento l'uso delle mani).”

La normativa in materia risulta pertanto molto chiara e precisa proprio al fine di tutelare la sicurezza e l’incolumità del conducente e di tutti gli altri utenti della strada.

La normativa prevede che il conducente deve poter avere le mani libere vedendosi consentito l’uso del cellulare solo in caso di utilizzo di apparecchiature a viva voce o mediante l’utilizzo degli appositi auricolari.

La violazione di dette disposizioni viene ad essere sanzionata mediante la comminazione di una sanzione amministrativa individuata in una somma compresa tra 148,00 e 594,00 euro.

Da ricordare inoltre che l’utilizzo di telefono cellulare durante la guida, in assenza dell’utilizzo delle apparecchiature ammesse (viva voce o auricolare), integra la violazione di ulteriori fattispecie che possono portare alla contestazione di sanzioni accessorie.

E’ lo stesso articolo 173 che al comma 3 bis prevede infatti che ”si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, qualora lo stesso soggetto compia un’ulteriore violazione nel corso di un biennio”

Da ricordare altresì che la violazione della normativa d cui all’articolo 173 comma 2 prevede la decurtazione di 5 punti patente.

A questo punto, sarà utile analizzare le motivazioni sulla scorta delle quali è possibile opporsi ad un verbale elevato per utilizzo di telefono cellulare alla guida di un veicolo.

A) Verbale che non riporta le motivazioni sulla scorta delle quali non si è proceduto a fermare il veicolo e a contestare immediatamente l’infrazione.

L’agente accertatore deve in ogni caso provvedere a indicare le motivazioni sulla scorta delle quali non ha proceduto a fermare il veicolo, contestando al conducente l’utilizzo di telefono cellulare durante la guida.

In caso di tale carenza si potrà provvedere a proporre ricorso, chiedendo l’annullamento del verbale in quanto carente di elementi essenziali.

B) Verbale elevato a cura di un solo agente accertatore che non ha provveduto a fermare il veicolo.

Il verbale risulta essere stato elevato da un singolo agente accertatore, con veicolo in movimento. E’ possibile contestare il verbale in quanto privo dei minimi elementi di oggettività, tali da poter garantire la sicurezza relativa all’infrazione commessa. Stante il fatto che il veicolo è in movimento, l’agente accertatore potrebbe essere ingannato da un braccio alzato piuttosto che da gesti e posture dell’automobilista. In caso tale accertamento sia elevato da due agenti, la giurisprudenza ritiene raggiunto un livello di certezza tale da rendere l’infrazione incontestabile da detto punto di vista.

C) Verbale elevato per uso di telefono cellulare durante la guida, ma nel caso in cui tale utilizzo sia dovuto a un momento di emergenza.

In tal caso, si potrà provvedere a ricorrere avverso il verbale e laddove provato il caso di emergenza all’organo giudicante, si potrà chiederne l’annullamento. Siamo nel caso in cui l’infrazione è stata commessa in stato di pericolo e/o necessità, ravvisandosi una discriminante rispetto alla volontà dell’automobilista che si è visto costretto a commettere tale infrazione.