Il divieto di sosta e fermata costituiscono una delle fattispecie per le quali il codice della strada non prevede la contestazione immediata al conducente dell’infrazione. L’agente accertatore, in caso di violazione procederà quindi alla semplice elevazione della sanzione, provvedendo a sanzionare il veicolo mediante l’apposizione di verbale di accertamento sul parabrezza dell’autoveicolo. Detto accertamento, come accennato nel capitolo 2, non costituisce un atto autonomamente impugnabile, rendendo possibile all’automobilista solo pagare la sanzione, mentre in caso lo stesso voglia presentare ricorso occorrerà in ogni caso attendere la notifica del verbale. Per esaminare i divieti relativi alla sosta del veicolo occorre precisare, prima di tutto e grazie al CDS, che per sosta si intende la sospensione della marcia del veicolo protratta nel tempo, con la possibilità di allontanamento da parte del conducente. Non costituiscono sosta: l’arresto del veicolo: interruzione della marcia del veicolo dovuta ad esigenze della circolazione; la fermata: intendendosi la temporanea sospensione della marcia anche se in area ove non sia ammessa la sosta, per consentire la salita o la discesa delle persone, ovvero per altre esigenze di brevissima durata; la di sosta di emergenza: interruzione della marcia nel caso in cui il veicolo sia inutilizzabile per avaria ovvero deve arrestarsi per malessere fisico del conducente o di un passeggero.   Il divieto di sosta e di fermata sono regolamentati dall’articolo 158 del Codice della Strada che prevede appositi e precisi casi in cui le stesse risultano vietate: a)     in corrispondenza o in prossimità dei passaggi a livello e sui binari di linee ferroviarie o tramviarie o così vicino ad essi da intralciare la marcia; b)     nelle gallerie, nei sottovia, sotto i sovrapassaggi, sotto i fornici e i portici, salvo diversa segnalazione; c)      sui dossi e nelle curve e, fuori dei centri abitati e sulle strade urbane di scorrimento, anche in loro prossimità; d)     in prossimità e in corrispondenza di segnali stradali verticali e semaforici in modo da occultarne la vista, nonché in corrispondenza dei segnali orizzontali di preselezione e lungo le corsie di canalizzazione; e)     fuori dei centri abitati, sulla corrispondenza e in prossimità delle aree di intersezione; f)      nei centri abitati, sulla corrispondenza delle aree di intersezione e in prossimità delle stesse a meno di 5 metri dal prolungamento del bordo più vicino della carreggiata trasversale, salvo diversa segnalazione; g)    sui passaggi pedonali e sui passaggi per ciclisti, nonché sulle piste ciclabili e agli sbocchi delle medesime; h)     sui marciapiedi, salvo diversa segnalazione. i)      in corrispondenza o in prossimità dei passaggi a livello e sui binari di linee ferroviarie o tramviarie o così vicino ad essi da intralciare la marcia; j)       nelle gallerie, nei sottovia, sotto i sovrapassaggi, sotto i fornici e i portici, salvo diversa segnalazione; k)      sui dossi e nelle curve e, fuori dei centri abitati e sulle strade urbane di scorrimento, anche in loro prossimità; l)       in prossimità e in corrispondenza di segnali stradali verticali e semaforici in modo da occultarne la vista, nonché in corrispondenza dei segnali orizzontali di preselezione e lungo le corsie di canalizzazione; m)   fuori dei centri abitati, sulla corrispondenza e in prossimità delle aree di intersezione; n)      nei centri abitati, sulla corrispondenza delle aree di intersezione e in prossimità delle stesse a meno di 5 metri dal prolungamento del bordo più vicino della carreggiata trasversale, salvo diversa segnalazione; o)    sui passaggi pedonali e sui passaggi per ciclisti, nonché sulle piste ciclabili e agli sbocchi delle medesime; p)    sui marciapiedi, salvo diversa segnalazione.   La sosta ai sensi del CDS è inoltre vietata: a)      allo sbocco dei passi carrabili; b)      dovunque venga impedito di accedere ad un altro veicolo regolarmente in sosta, oppure lo spostamento di veicoli in sosta; c)      in seconda fila, salvo che si tratti di veicoli a due ruote; d)      negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata degli autobus, dei filobus e dei veicoli circolanti su rotaia e, ove questi non siano delimitati, a una distanza dal segnale di fermata inferiore a 15 m, nonché negli spazi riservati allo stazionamento dei veicoli in servizio di piazza; e)      sulle aree destinate al mercato e ai veicoli per lo scarico e il carico delle cose, nelle ore stabilite; f)       sulle banchine, salvo diversa segnalazione; g)      negli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli per persone invalide di cui all'art. 188 e in corrispondenza degli scivoli o dei raccordi tra i marciapiedi, rampe o corridoi di transito e la carreggiata utilizzati dagli stessi veicoli; h)      nelle corsie o carreggiate riservate ai mezzi pubblici; i)        nelle aree pedonali urbane; j)        nelle zone a traffico limitato per i veicoli non autorizzati; k)      negli spazi asserviti ad impianti o attrezzature destinate a servizi di emergenza o di igiene pubblica indicati dalla apposita segnaletica; l)         davanti ai cassonetti dei rifiuti urbani o contenitori analoghi; m)     limitatamente alle ore di esercizio, in corrispondenza dei distributori di carburante ubicati sulla sede stradale ed in loro prossimità sino a 5 m prima e dopo le installazioni destinate all'erogazione. Nei centri abitati è vietata la sosta dei rimorchi quando siano staccati dal veicolo trainante, salvo diversa segnalazione. Durante la sosta e la fermata il conducente deve adottare le opportune cautele atte a evitare incidenti e impedire l'uso del veicolo senza il suo consenso.   Passiamo ora a esaminare i verbali e i motivi di impugnazione in caso di contestazione di infrazione per divieto di sosta.   A) Verbale privo della precisa indicazione del luogo in cui sarebbe stata commessa l'infrazione. L'agente accertatore deve provvedere non solo a indicare la strada/via in cui sarebbe stata commessa l'infrazione, ma anche il numero civico o il luogo preciso afferente tale violazione, in modo da consentire l'esatta e precisa individuazione di tale luogo e di permettere la difesa dell'automobilista. Il verbale che non riporta tali indicazioni deve ritenersi illegittimo e quindi dovrà essere impugnato ai fini di ottenerne l'annullamento.   B) Verbale elevato in assenza dell'apposita segnaletica afferente il divieto di sosta. Anche in questo caso, il verbale risulta illegittimo in quanto qualsiasi sorta di divieto deve essere posta nella materiale conoscenza dell'utente della strada mediante apposita segnaletica orizzontale e verticale. Tale carenza non può che portare alla totale illegittimità del verbale che dovrà pertanto essere impugnato con richiesta di annullamento.