La normativa in materia di guida in stato d’ebbrezza, prevista dall’art. 186 Decreto Legislativo n. 286/1992, è stata modificata dalla Legge n. 125/2008 che ha rafforzato le sanzioni penali al fine di porre un freno al triste fenomeno degli incidenti stradali.

La cronaca ci informa quasi quotidianamente che, in varie parti d’Italia, si registrano incidenti stradali (anche mortali) in cui purtroppo vengono coinvolti giovani o giovanissimi; va peraltro ricordato come i costi sociali relativi a tale tipologia di sinistri siano in costante aumento e ciò ha indotto il Governo di centro-destra ad intervenire immediatamente su una materia così rilevante come la sicurezza della circolazione stradale. 

In primo luogo il nuovo art. 186 Codice della Strada prevede una serie differenziata di sanzioni a seconda del tasso alcolico rilevato a carico del trasgressore:

A) tasso alcolemico compreso tra 0,5 e 0,8 g/l (grammi per litro): è prevista la sanzione dell’ammenda da € 500,00 ad € 2.000,00 nonchè la sospensione della patente di guida da 3 a 6 mesi. In questo caso l’indagato, per il tramite del suo difensore munito di procura speciale, può richiedere al giudice, ai sensi dell’art. 162 c.p., di essere ammesso all’oblazione, trattandosi di una contravvenzione per la quale la pena stabilisce la sola pena dell’ammenda. Il giudice disporrà il pagamento di una somma di denaro (in genere nella misura di 1/3 del massimo della pena cioè circa € 700,00, oltre il pagamento delle spese processuali) a carico del trasgressore il quale, dopo aver effettuato il pagamento, otterrà l’estinzione del reato;

B) tasso alcolemico compreso tra 0,8 e 1,5 (g/l): è prevista la sanzione dell’ammenda da € 800,00 ad € 3.200,00, la pena dell’arresto fino a 6 mesi nonchè la sospensione della patente di guida da 6 a 1 anno. In questo caso il trasgressore non potrà beneficiare dell’oblazione perché si tratta di un reato punito con la pena congiunta dell’arresto e dell’ammenda. Ritengo che il Pubblico Ministero potrà richiedere al GIP (giudice per le indagini preliminari) l’emissione di un decreto penale di condanna a pena pecuniaria contro il trasgressore. Il decreto andrà notificato all’indagato e al suo difensore che, entro 15 giorni dalle rispettive notifiche, potranno fare opposizione chiedendo la celebrazione di un pubblico processo o l’applicazione di riti speciali (“patteggiamento” e giudizio abbreviato). Se si decide di richiedere l’applicazione della pena su richiesta delle parti, il difensore dell’indagato, munito di procura speciale, concorda con il Pubblico Ministero una pena (di solito pecuniaria e diminuita fino ad 1/3 della pena prevista dall’art. 186) ed avanza una richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p. al GIP che, in una successiva udienza, dovrà ratificare l’accordo. Qualora si voglia intraprendere questa strada consiglio di non utilizzare la pena sospesa, ma di pagare la relativa pena pecuniaria, chiudendo così la vicenda penale. Al contrario se si intende usufruire del giudizio abbreviato per ottenere lo sconto di 1/3 della pena è bene sapere che in questo caso il giudizio è allo stato degli atti e, pertanto, l’indagato non potrà indicare testi a suo favore come invece è consentito in un normale dibattimento ordinario;

C) tasso alcolemico superiore a 1,5 (g/l): è prevista la sanzione dell’ammenda da € 1.500,00 ad € 6.000,00, la pena dell’arresto da 3 mesi ad 1 anno nonchè la sospensione della patente di guida da 1 a 2 anni. In questo caso le soluzioni sono le stesse già indicate nel capo B), ma con l’aggiunta che nei confronti del trasgressore è disposta la confisca del veicolo; ciò significa che egli perderà definitivamente la proprietà del veicolo e lo stesso verrà acquisito dallo Stato. Non sarà quindi più possibile riottenere il veicolo a meno che lo stesso non sia di proprietà di un altro soggetto (p.es. parente o amico) che si è limitato a prestare il mezzo al trasgressore, che, lo ricordiamo risponde del reato di cui all’art. 186 CdS a titolo di colpa, trattandosi di ipotesi contravvenzionale.

Il legislatore ha perciò inteso distinguere le varie ipotesi a seconda del tasso alcolemico che viene accertato tramite l’etilometro cioè l’apparecchio, in uso alle forze dell’ordine, che ha il compito di determinare la concentrazione dell’alcool mediante l’analisi dell’aria insiprata.

E’ bene precisare che i risultati del alcooltest (i c.d. “scontrini”) si riferiscono a due misurazioni che avvengono nell’intervallo di cinque minuti, e consentono di determinare, con una certa attendibilità, se il soggetto sia sotto l’effetto di bevande alcooliche.

Gli agenti accertatori, una volta ottenuto il risultato positivo dell’etilometro, provvedono a redigere il verbale di elezione di domicilio e di nomina del difensore dell’indagato, nonché ritirano, ai sensi dell’art. 223 CdS, la patente di guida.

Il documento deve essere trasmesso entro il termine di dieci giorni al Prefetto del luogo ove è stata commessa la violazione che, sulla base del rapporto degli agenti accertatori, emette ordinanza con la quale viene disposta la sospensione della patente di guida e l’obbligo di sottoporsi alla visita medica nel termine di sessanta giorni dalla notifica del provvedimento.

Il trasgressore può ricorrere avverso detta ordinanza entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notifica, presentando un ricorso ex artt. 21-22 L. 689/1981 e richiedendo al Giudice di Pace competente la sospensione dell’esecutività del provvedimento emesso dal Prefetto.

Al ricorso è necessario allegare da un lato la documentazione relativa all’attività lavorativa che richieda necessariamente l’utilizzo della patente (p.es. agente o rappresentante), mentre dall’altro va depositato il referto della Commissione Medica Locale che attesti la non abitualità dell’uso di bevande alcooliche.

Una volta ricevuta tale documentazione il Giudice di Pace può accogliere l’istanza di sospensiva avanzata dal trasgressore ed ordinare al Prefetto la restituzione della patente di guida, essendo ormai cessato il pericolo per la circolazione stradale rappresentato da chi, involontariamente o meno, circoli in stato d’ebbrezza.

E’ bene precisare però che, anche qualora si ottenga la restituzione della patente, è necessario attendere l’esito del processo penale al termine del quale il Giudice può applicare nuovamente la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, a cui andrà detratto ovviamente il periodo di sospensione presofferto in fase cautelare.

Infatti, l’art. 186 comma 2quater CdS stabilisce che le disposizioni relative alle sanzioni accessorie si applicano anche qualora si aderisca al rito alternativo previsto dall’art. 444 c.p.p.; ciò significa che, nel caso in cui la pena pecuniaria sia concordata con il Pubblico Ministero, il Giudice disporrà comunque la sospensione della patente di guida per il termine (spesso minimo) fissato dalla legge.

Nel caso in cui venga disposta la sospensione della patente, ovviamente l’imputato non potrà condurre alcun veicolo e/o motoveicolo; se, nonostante il provvedimento di sospensione, il soggetto comunque decide, a suo rischio e pericolo, di circolare verrà punito, ai sensi dell’art. 218 CdS, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.754,00 a € 7.018,00 nonché con le sanzioni accessorie della revoca della patente e del fermo amministrativo del veicolo per 3 mesi.

Infine, ricordiamo che il Decreto Ministeriale del 30/07/2008 ha previsto, per i titolari dei gestori dei locali ove si svolgono spettacoli o altre forme di intrattenimento, congiuntamente all’attività di vendita e somministrazione di bevande alcoliche, l’obbligo di esporre una tabella descrittiva dei principali sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica.

Sarà pertanto compito dei titolari di tali esercizi pubblicare, in modo chiaro ed adeguato, la tabella indicata dal DM nell’ottica di una prevenzione e di una responsabilizzazione dei giovani conducenti.