La guida in stato di ebbrezza è punita come reato dall'art. 186 del D.lg. 285/92 ("Codice della strada").

Per stato di ebbrezza si intende una condizione fisiopsichica transitoria, causata dall'assunzione di bevande alcoliche, che produce uno stato di alterazione dei processi cognitivo-reattivi e che rallenta in modo significativo la prontezza dei riflessi, anche senza provocare necessariamente la perdita della capacità di intendere e di volere.

Affinchè si configuri lo stato di ebbrezza il tasso alcoolemico deve essere superiore a 0,5 grammi per litro (g/l).

Superata questa soglia, lo stato di ebbrezza è presunto in modo assoluto, senza cioè la possibilità per il conducente di provare la propria idoneità alla guida.

In questo modo il legislatore ha attuato la raccomandazione della Commissione della Comunità Europea (provvedimento n. 2001/11/CE del 17 gennaio 2001) secondo cui gli Stati membri dell'Unione europea devono adottare un limite minimo di 0,5 g/l per la configurabilità del reato in questione.

Superata la soglia minima dello 0,5 g/l, il legislatore ha previsto sanzioni tanto più gravi quanto maggiore è il tasso alcoolemico riscontrato nel guidatore.

La scelta dei tassi alcolemici indicati non è casuale ma è frutto di ricerche scientifiche, che hanno evidenziato come al superamento dei tassi indicati corrisponda una proporzionale alterazione dell'equilibrio, che raggiunge la massima gravità oltre 1,5 g/l.

Ipotesi a): Tasso alcoolemico superiore a 0,5 g/l e non superiore a 0,8 g/l

In tal caso è prevista l'ammenda da euro 500 a euro 2.000 nonchè la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da 3 a 6 mesi.

Ipotesi b): Tasso alcoolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 g/l

In tal caso è prevista l'ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l'arresto fino a 6 mesi nonchè la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da 6 mesi ad 1 anno.

Ipotesi c): Tasso alcoolemico superiore a 1,5 grammi per litro g/l

In tal caso è prevista l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l'arresto da 3 mesi ad 1 anno nonchè la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da 1 a 2 anni. Se il reato è commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5t. o di complessi di veicoli, ovvero in caso di recidiva nel biennio, la patente di guida è sempre revocata. Il giudice penale, al momento della condanna, dispone obbligatoriamente la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato

Ipotesi d): Stato di ebbrezza e incidente stradale

Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le pene sopra indicate sono raddoppiate e, fatto salvo quanto previsto nella ipotesi c), è disposto il fermo amministrativo del veicolo per 90 giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato.

Ipotesi e): Danni alle persone

Nel caso in cui dal reato derivino danni alle persone, il giudice applica con la sentenza di condanna le sanzioni amministrative pecuniarie previste, nonché le sanzioni amministrative accessorie della sospensione o della revoca della patente.

In particolare, quando dal fatto derivi una lesione personale colposa è prevista la sospensione della patente è da 15 giorni a 3 mesi.

Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa grave o gravissima la sospensione della patente è fino a 2 anni.

Nel caso di omicidio colposo la sospensione è fino a 4 anni. In questo caso, se il guidatore aveva un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l (ipotesi c), ovvero era sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente.

Il giudice può applicare la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente nell'ipotesi di recidiva reiterata specifica verificatasi entro il periodo di cinque anni a decorrere dalla data della condanna definitiva per la prima violazione.

Modalità di accertamento dello stato di ebbrezza

Il Codice della Strada prevede determinate modalità di accertamento dello stato di ebbrezza.

Tale accertamento deve avvenire mediante l'analisi dell'aria alveolare espirata con un apparecchio denominato etilometro.

Questo deve visualizzare i risultati delle misurazioni e dei controlli propri dell'apparecchio stesso, e deve anche, mediante apposita stampante, fornire la corrispondente prova documentale.

Gli etilometri devono avere i requisiti stabiliti con disciplinare tecnico approvato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro della sanità. I requisiti possono essere aggiornati con provvedimento degli stessi Ministri, quando particolari circostanze o modificazioni di carattere tecnico lo esigano.

Gli organi di Polizia stradale possono procedere all'accertamento mediante l'etilometro quando:

1) abbiano sottoposto i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili, e tali accertamenti abbiano dato esito positivo;

2) in ogni caso d'incidente;

3)quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psicofisica derivante dall'influenza dell'alcool.

In questi casi gli organi di Polizia stradale hanno la facoltà di effettuare l'accertamento con strumenti e procedure determinati dal regolamento (ossia con l'etilometro) anche accompagnando il conducente presso il più vicino ufficio o comando.

Ad ogni modo, per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, l'accertamento del tasso alcolemico viene effettuato, su richiesta degli organi di Polizia stradale da parte delle strutture sanitarie di base o di quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate.

Il conducente non può rifiutarsi di sottorsi agli accertamenti. Il rifiuto costituisce reato, a seguito della riforma del Codice della Strada, attuata con il D.L. 92/2008. Il rifiuto è punito con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e l'arresto da 3 mesi ad 1 anno. La condanna comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da 6 mesi a 2 anni e della confisca del veicolo, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione. Se il fatto è commesso da soggetto già condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato, è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida.

Cosa succede se gli accertamenti non vengono effettuati con le modalità indicate?

Secondo una interpretazione rigorosa della normativa, il giudice dovrebbe prosciogliere l'imputato, per mancanza di prove.

La Cassazione, tuttavia, non è di questa opinione.

In più pronunce, ha affermato che lo stato di ebbrezza può essere provato con qualsiasi mezzo, in virtù del principio del libero convincimento del giudice. Per esempio il giudice potrebbe condannare sulla base degli elementi sintomatici (alito vinoso, difficoltà di movimento, eloquio sconnesso,...) indicati nel verbale di accertamento e nella notizia di reato dagli Agenti di Polizia stradale.

La Cassazione ha di recente ribadito questo orientamento (sentenza n. 19486 del 15-05-2008).

La Corte precisa, tuttavia, che i suddetti elementi sintomatici sarebbero sufficienti solo nella ipotesi più lieve (ipotesi del tasso alcoolemico superiore a 0,5 g/l e non superiore a 0,8 g/l).

Nella altre ipotesi, invece, non si può prescindere dagli accertamenti secondo le modalità prescritte dal Codice della strada.