Secondo l'orientamento consolidato della Corte di Cassazione, il divieto di inversione di marcia e di attraversamento dello spartitraffico previsto dall'art. 176, comma 1, lett. a)n del codice della strada, si applica anche allo spazio che precede il casello autostradale (ex plurimis, Cass. 19/08/2005, n. 17037; Cass. 19/07/2006, n. 16573; Cass. 25/10/2006, n. 22904); quanto già stabilito dalla Cassazione il 05/07/2001 con n. 9059, non è pertinente, poiché si riferisce al caso di inversione del senso di marcia compiuta in tratto di viabilità ordinaria, nel quale era collocato il segnale di preavviso di autostrada, e quindi neppure contrasta, ma anzi è coerente, con l'orientamento consolidato, dal quale non vi è ragione di discostarsi, stante l'aderenza alla lettera e alla ratio del divieto. Pertanto in tema di circolazione stradale, vi è il divieto di inversione di marcia e di attraversamento dello spartitraffico posto dall'art. 176, comma 1, lettera a), cod. strada non solo sulle carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli delle strade di cui all'art. 175, comma 1, ma anche all'altezza dei varchi, zone queste ultime immediatamente circostanti i caselli. E’ quanto stabilito nell’ordinanza n. 15889 del 26 giugno 2017 della Corte di Cassazione Sezione Sesta Civile.