Come accennato nel precedente capitolo introduttivo, ci occuperemo di come, quando e dove presentare ricorso avverso la sanzione amministrativa che ci è stata elevata e contestata. Occorre subito precisare, che così come per l’elevazione del verbale, la normativa in materia risulta molto rigida, prescrivendo tempi, termini e modi che il ricorso deve rispettare pena l’inammissibilità dello stesso. Le leggi in materia prevedono innanzitutto un termine entro il quale il soggetto cui è stata elevata la contravvenzione deve presentare ricorso. Detto termine che è fissato in 60 giorni, decorre però da date diverse a seconda della modalità di contestazione del verbale. Ricollegandoci a quanto detto precedentemente infatti, in caso di contestazione immediata dell’infrazione con l’immediata consegna del verbale al trasgressore, il termine di 60 giorni entro il quale sarà possibile presentare ricorso inizierà a decorrere immediatamente. Nel caso in cui invece la contestazione non sia stata immediata, si pensi al verbale elevato per divieto di sosta con assenza del trasgressore o al verbale relativo alla contestazione dell’eccesso di velocità nel caso in cui il conducente non sia stato fermato, occorrerà attendere la notifica del verbale al proprio indirizzo di residenza. Solo in seguito a detta notifica e proprio a partire da tale data si dovrà conteggiare il termine di 60 giorni nel quale risulterà possibile proporre ricorso. Da ricordare che l’avviso di accertamento lasciato sul parabrezza del vostro veicolo da parte dell’agente accertatore non costituisce un provvedimento impugnabile avverso il quale è possibile fare ricorso. Nel caso di contestazione non immediata, sarà quindi sempre e comunque necessario attendere la notifica a mezzo del servizio postale, prima di poter proporre ricorso. Il termine di 60 giorni previsto dalla legge risulta perentorio, ciò significa che qualora non venga rispettato, comporterà in ogni caso l’inamissibilità del ricorso, costringendo l’organo giudicante a non prendere in considerazione lo stesso. Proprio alla scopo di provare che abbiamo proposto ricorso nei termini previsti dalla legge, sarà sempre necessario provvedere a conservare unitamente al verbale che stiamo contestando, la busta nella quale il provvedimento è contenuto, busta che normalmente reca stampigliata mediante il timbro postale la data di spedizione e di ricevimento del verbale. Non appena ricevuto il verbale (consegnato dall’agente o ricevuto via posta), saremo pertanto perfettamente in grado di individuare il termine limite per presentare il ricorso alle competenti autorità. Da ricordare che il termine va conteggiato in 60 giorni precisi, non corrispondenti a due mesi: ad esempio se ho ricevuto il verbale il 14 febbraio 2009 il termine per la presentazione del ricorso scadrà il giorno 15 aprile 2009 e non il giorno 14 aprile in quanto occorre considerare che febbraio è composto da 28 giorni e marzo da 31. A seguito di detto calcolo, laddove l’ultimo giorno utile per la presentazione del ricorso cada in un giorno festivo (Natale, Pasqua, etc) o di domenica, il termine verrà automaticamente posticipato ex lege al primo giorno feriale utile successivo: se il termine scade il 25 dicembre, ad esempio, lo stesso sarà posticipato al 27 dicembre, sempre che il 27 non sia domenica, nel qual caso il termine scadrebbe il 28 dicembre.   Dobbiamo anche precisare che prima di fare ricorso avverso il verbale, laddove lo stesso sia gravemente viziato o affetto da nullità è possibile scrivere e inviare o depositare presso l’Ufficio Contravvenzioni del Comune che lo ha emesso uno scritto difensivo nel quale si specificano le ragioni per le quali si contesta lo stesso. Il deposito di tali memorie è però soggetto a un termine molto più breve, individuato nel periodo di trenta giorni che anche in questo caso decorre dal giorno dell’immediata intestazione del verbale o dal giorno in cui lo stesso è stato recapitato all’indirizzo di residenza del trasgressore e/o proprietario del veicolo che ricordiamo anche laddove non abbia commesso personalmente l’infrazione sarà sempre e comunque responsabile in solido nei confronti dell’ente per il pagamento della multa. Tale responsabilità non sussiste nel caso in cui il proprietario dimostri che il veicolo gli è stato indebitamente sottratto/rubato e/o abbia circolata contro la sua volontà. Le memorie difensive dovranno pertanto essere depositate o, in alternativa, spedite via posta raccomandata con ricevuta di ritorno al competente ufficio contravvenzioni che, laddove in accordo con quanto evidenziato dal ricorrente, provvederà a sgravare d’ufficio la sanzione provvedendo ad annullarla. Suddetta procedura viene denominata sgravio in autotutela. Qualora l’ente creditore, Comune o Prefettura non provveda allo sgravio della sanzione perché in disaccordo o comunque fuori dal termine massimo di 60 giorni come sopra specificato, occorrerà pertanto sempre e comunque procedere a proporre ricorso presso le competenti autorità. COME DEVE ESSERE COMPILATO IL RICORSO? Il ricorso avverso il verbale deve contenere l’intestazione dell’Organo Giudicante (Giudice di Pace o Prefetto), il numero del verbale impugnato con la data di notifica dello stesso e la norma che sarebbe stata violata. Il ricorso deve contenere le motivazioni in fatto e in diritto per le quali si procede a contestare il verbale e infine le richieste del ricorrente, dette anche conclusioni.   A CHI FARE RICORSO?   Al fine di meglio chiarire le modalità e le autorità cui presentare il ricorso dobbiamo provvedere una prima basilare distinzione che si riferisce al ricorso al Prefetto della Provincia cui appartiene il Comune che ha irrogato la sanzione e al ricorso al Giudice di Pace competente per territorio.   La vigente normativa prevede infatti la possibilità di scegliere l’autorità cui fare ricorso, evidenziando nei differenti casi delle specifiche differenze nelle modalità di valutazione del ricorso e sugli effetti conseguenti.