Detto ricorso deve essere intestato al Prefetto pro-tempore della Provincia in cui si trova il Comune che ha provveduto a elevare la sanzione. Il ricorso va presentato o inviato per raccomandata con ricevuta di ritorno al comando o ufficio cui appartiene l’agente che ha accertato l’infrazione entro 60 giorni dalla notifica o contestazione dell’infrazione: se l’agente accertatore è un vigile al comando di polizia municipale, se un carabiniere al comando dei carabinieri, etc. La legge dal 2003 prevede anche la possibilità di inviare direttamente il ricorso al prefetto competente per il luogo in cui l’infrazione è stata contestata. Successivamente alla proposizione del ricorso, il comando o ufficio competente che ha ricevuto il ricorso, deve a norma di legge trasmettere, entro 60 giorni dal ricevimento, gli atti comprensivi di eventuali documenti allegati al prefetto. L’ufficio deve altresì provvedere a trasmettere al Prefetto la prova dell’avvenuta contestazione o notificazione del verbale oltre ad una apposita relazione tecnica che prenda posizione sulle osservazioni del ricorrente. Il Prefetto, esaminati gli atti, il verbale, le motivazioni prodotte dall’ufficio, sentito e convocato il ricorrente (qualora questi ne abbia fatto richiesta), se ritiene fondato l’accertamento, entro centoventi giorni decorrenti dalla data di ricezione degli atti da parte dell’ufficio accertatore, emette una apposita ordinanza ingiunzione con la quale si impone il pagamento di una somma non inferiore al doppio della sanzione minima prevista per ogni singola violazione (si veda l’articolo 204 del C.D.S.). L’ingiunzione comprende anche le spese e viene notificata all’autore della violazione e alle altre persone che sono tenute al pagamento. Qualora il Prefetto non ritenga fondato l’accertamento contestato, nello stesso termine, emette una ordinanza motivata di archiviazione degli atti, provvedendo a comunicare il tutto all’Ufficio cui è stato presentato il ricorso il quale deve provvedere a informare il ricorrente.   Dicevamo che dal 2003 è anche possibile procedere a spedire o presentare il ricorso direttamente al Prefetto della Provincia. In questo caso però assistiamo a un allungamento dei tempi di decisione perché il Prefetto deve, entro 30 giorni dalla ricezione del ricorso, inviare tutta la documentazione al comando o ufficio competente suddetto per l’espletamento delle funzioni che abbiamo precedentemente individuato. L’iter del ricorso prosegue poi con le stesse modalità evidenziate, con in sostanza un allungamento dei tempi di 30 giorni. Come visto per il Giudice di Pace, i termini indicati sono perentori e si cumulano tra loro ai fini della considerazione di tempestività dell’adozione dell’ordinanza-ingiunzione. Nel caso in cui il Prefetto non adotti l’ordinanza nel termine di 180 giorni (in caso di presentazione del ricorso all’Ufficio o di 210 giorni in caso di ricorso diretto al Prefetto) il ricorso si deve intendere accolto in base alla legge sul silenzio assenso. Abbiamo precisato che il ricorrente in sede di ricorso può fare richiesta di audizione personale, il termine di 120 giorni nei quali il Prefetto deve provvedere a decidere si interrompe con la notifica dell’invito al ricorrente per la presentazione all’audizione. Detto termine resta sospeso fino alla data di espletamento dell’audizione o, in caso di mancata presentazione del ricorrente, fino alla data fissata per l’audizione stessa. Se il ricorrente non si presenta alla data fissata per l’audizione, senza allegare giustificazione della sua assenza, il Prefetto decide sul ricorso, senza ulteriori formalità. In ogni caso dobbiamo ricordare che l’ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve essere notificata, nel termine di centocinquanta giorni dalla sua adozione pena la sua totale inefficacia. Da sottolineare. pertanto, che laddove il Prefetto risponda al ricorrente in un termine superiore a quello previsto o quando l’ordinanza di convalida della sanzione sia notificata in ritardo rispetto ai 150 giorni previsti dalla legge il ricorrente potrà rivolgersi al Giudice di Pace per far annullare detta ordinanza.