A seguito della notifica della cartella esattoriale, in caso di mancato pagamento della stessa, l’agente per la riscossione (ad esempio Equitalia Gerit S.p.A. o altro agente) provvede a inviare all’interessato un sollecito o intimazione di pagamento con la quale chiede il saldo di quanto dovuto in forza della cartella esattoriale notificata in data XX/XX/XX oltre ai rispettivi interessi di mora, spese di notifica e sanzioni.

Doveroso evidenziare che, secondo la costante giurisprudenza, detta intimazione di pagamento non possa essere autonomamente impugnata.

Cosa succede allora se, anche a seguito della notifica di detto sollecito, l’interessato non paga?

L’agente per la riscossione, quando il debitore/contribuente risulti intestatario presso il pubblico registro automobilistico di un autoveicolo, provvede a notificare allo stesso un apposito atto denominato “preavviso di fermo e iscrizione di ipoteca sulla stesso”.

Il destinatario dell’atto viene informato che, se entro 20 giorni dalla notifica del preavviso non provvederà al saldo di quanto dovuto, la società per la riscossione provvederà a iscrivere il fermo amministrativo sul veicolo a lui intestato con ogni conseguenza di legge.

Avverso tale iscrizione e non avverso il preavviso  è sempre e comunque concesso spiegare ricorso presso il Giudice competente entro un termine previsto per legge.

A questo punto, quindi prima di passare ad analizzare le motivazioni sulla scorta delle quali può trovare le proprie basi un eventuale ricorso, occorre precisare le modalità di ricorso a seconda del tipo di cartella notificata.

In caso di cartella esattoriale contenente esclusivamente sanzioni amministrative da circolazione stradale risulterà competente per il giudizio avverso il fermo amministrativo il Giudice di Pace competente per luogo, mentre nel caso in cui la cartella si riferisca anche a tributi (ad esempio Ici, Tarsu, Irperf, etc) risulterà competente la Commissione Tributaria Provinciale di Primo Grado.

Ferma restando tale distinzione, passiamo ad analizzare le principali motivazioni poste alla base del ricorso avverso il fermo amministrativo sul veicolo:

MANCATA NOTIFICA DELLA CARTELLA ESATTORIALE: Nel caso in cui la cartella non sia stata notificata, il fermo deve essere annullato in quanto le somme di cui alla stesso potrebbero essere prescritte,  ravvisandosi in ogni caso l’assenza del titolo in base al quale si procede.

MANCATA PROVA DELLA NOTIFICA DELLA CARTELLA ESATTORIALE: Nel caso in cui l’agente per la riscossione non abbia provveduto ad allegare la prova della notifica della cartella esattoriale è possibile procedere a richiedere l’annullamento del fermo dei veicoli per assenza di titolo, salva la possibilità per l’agente della riscossione di depositare la prova di tale avvenuta e rituale notifica.

FERMO AMMINISTRATIVO DI CUI A CARTELLA ESATTORIALE NOTIFICATA AL PORTiERE DELLO STABILE: La copia della relata di notifica della sanzione indica che la sanzione sarebbe stata notificata al portiere dello stabile. In questo caso, l’agente per la riscossione deve allegare copia della raccomandata a/r mediante la quale, ai sensi di legge,  il notificante avrebbe provveduto ad informare il destinatario di tale consegna. In mancanza di tale prova la sanzione deve intendersi come non regolarmente notificata. Il fermo deve essere annullato.

FERMO DI CUI A CARTELLA NOTIFICATA TARDIVAMENTE: Nel caso in cui la cartella o le cartelle siano stata notificate oltre il termie di prescrizione della sanzione individuato nella legge in 5 anni dall’infrazione o dalla sua notifica, la cartella o le cartelle risulterebbero nulle e il fermo deve essere annullato a causa della prescrizione e conseguente inesigibilità delle somme. La giurisprudenza costante sottolinea che la prescrizione debba essere fatta valere con atto di citazione e non con ricorso, ragione per la quale in questo caso si consiglia di rivolgersi a un legale per la redazione dell’atto e la successiva difesa.

FERMO VEICOLI DI CUI A CARTELLA REGOLARMENTE PAGATA: Nel caso in cui la cartella sia stata regolarmente pagata e l’ente creditore non abbia provveduto a tenerne conto. Il fermo deve essere annullato.

FERMO VEICOLI CARENTE DELL’INDICAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Il provvedimento non riporta l’indicazione del responsabile del procedimento. Il fermo è radicalmente nullo con ogni conseguenza di legge, parimenti a quanto previsto per la cartella esattoriale.

PREAVVISO DI FERMO CARENTE DELLE INDICAZIONI RELATIVE ALL’ORGANO AL QUALE RICORRERE Il provvedimento non indica l’Organo davanti al quale presentare ricorso e i termini per farlo. La cartella deve essere dichiarata nulla per violazione del diritto alla difesa del soggetto.

PREVVISO DI FERMO CON CONTEGGI ERRATI: Il provvedimento risulta errato nell’applicazione del calcolo relativo alle sanzioni/cartelle esattoriali. Il provvedimento deve essere riformato e/o annullato.

DA RICORDARE CHE IL RICORRENTE PUO’ STARE IN GIUDIZIO PERSONALMENTE DAVANTI AL GIUDICE DI PACE PER CAUSE DI VALORE DI IMPORTO INFERIORE O PARI A € 2582,26.

IN CASO IN CUI IL PROVVEDIMENTO DA IMPUGNARE SIA SUPERIORE A TALE LIMITE SARA’ NECESSARIO AL FINE DI VEDER TUTELATE LE PROPRIE RAGIONI RIVOLGERSI A UN LEGALE.

IMPORTANTE: Nel caso in cui non riscontrino validi motivi su cui fondare la propria opposizione sarà necessario provvedere al tempestivo pagamento di quanto richiesto al fine di interrompere il procedimento di iscrizione del fermo.

Nel caso in cui il veicolo continui a circolare anche in presenza di iscrizione di fermo amministrativo, laddove non sia stato presentato ricorso, le autorità competenti in sede di controllo potrebbero addirittura procedere all’irrogazione di pesanti sanzioni accessorie.