Sono molteplici modalità di conclusione di un contratto: sottoscrizione di un unico documento, scambio di dichiarazioni scritte identiche firmate da ciascuna parte, dichiarazioni orali, rebus ipsis ac factis (come accade con i distributori self service di beni).

Premesso che le parti contraenti vanno distinte in proponente (colui che fa la proposta contrattuale) e oblato (colui che accetta la proposta), il contratto è concluso nel momento in cui il proponente ha conoscenza dell'accettazione dell'oblato. Proposta ed accettazione costituiscono dichiarazioni di volontà unilaterali.

La proposta é la dichiarazione contenente tutti gli elementi del contratto con contestuale dichiarazione di intenzione di obbligarsi. Essa ha natura recettizia: è impegnativa unicamente a far tempo dal momento della sua conoscenza da parte del destinatario. Perché il contratto si concluda validamente: a) l'accettazione deve pervenire al proponente nel termine da questi indicato; b) proposta ed accettazione debbono essere conformi; c) l'accettazione deve rispettare la forma richiesta dal proponente.

Ma il momento esatto del perfezionamento contrattuale coincide con il momento in cui viene dichiarata la volontà, spedita la dichiarazione di volontà, ricevuta la dichiarazione di accettazione ovvero nel momento in cui l'oblato ha conoscenza di essa? Il codice opera la scelta di tale ultimo criterio (della cognizione, appunto) corretto da una presunzione di conoscenza posta dall'articolo 1335 cod. civ. Tale disposizione detta infatti: "la proposta, l'accettazione, la loro revoca e ogni altra dichiarazione diretta a una determinata persona si reputano conosciute nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia". Si pone, dunque, una presunzione di conoscenza collegata al mero ricevimento della dichiarazione negoziale. Concretizzando, lo strumento della raccomandata con avviso di ricevimento è idoneo a far avere conoscenza al contraente della propria volontà contrattuale. Ciò designamo con l'espressione di principio della cognizione. Tuttavia, resta sempre salva la possibilità per il destinatario di provare la causa impeditiva della conoscenza del contenuto della dichiarazione.

Ma un contratto può perfezionarsi anche fuori dall'ipotesi dell'incontro espresso dei consensi dei contraenti. Ciò avviene allorché una delle parti dà immediata esecuzione all'ordine impartito dall'altra parte (contratto concluso mediante l’inizio dell’esecuzione). Può accadere, cioè, che, "su richiesta del proponente, o per la natura dell'affare o secondo gli usi la prestazione debba eseguirsi senza una preventiva risposta" (art. 1327 c.c.). In tal caso, chi ha ricevuto la proposta darà immediata esecuzione al contratto e, solo successivamente, darà prontamente notizia al proponente dell'iniziata esecuzione. Siffatta modalità trova riscontro, esemplificativamente, nei contratti di trasporto, ove l'interesse prevalente del proponente è quello della immediata esecuzione della prestazione; o, ancora, si pensi alle vendite da piazza a piazza stipulate fra commercianti e aventi ad oggetto merce per sua natura destinata al commercio.

Altro caso particolare meritevole di attenzione è quello del contratto con obbligazioni a carico del solo proponente. Qui la proposta è irrevocabile dal momento in cui giunta a conoscenza del destinatario; perché si perfezioni il contratto è sufficiente che il destinatario tenga un contegno omissivo senza respingere la proposta. Porta deroga al principio il caso della donazione, nel quale è necessaria la accettazione notificata al donante.

Può il proponente revocare la propria proposta? Può l'accettante revocare la propria accettazione? L'articolo 1328 cod. civ. contempla la possibilità della revoca delle due dichiarazioni negoziali. I regimi sono differenziati: la proposta è revocabile fino a che il proponente non abbia avuto cognizione dell'accettazione; l'accettazione può essere revocata purché la revoca giunga a conoscenza del proponente prima dell'accettazione. Cosa avviene se l'accettante ha in buona fede iniziato l'esecuzione del contratto? Tale circostanza genererà in capo al proponente l'obbligo di indennizzare l'accettante delle spese sostenute e delle perdite subite. È bene ricordare che la proposta perde efficacia automaticamente se il proponente muore o diventa incapace prima della conclusione del contratto.

Ai sensi della medesima disposizione, può accadere che il proponente voglia concedere alla controparte uno spazio di tempo onde valutare la convenienza dell'affare proposto. O ancora, che lo stesso proponente possa rinunciare alla facoltà di revocare la proposta: si versa nella ipotesi della cosiddetta proposta irrevocabile (articolo 1329 cod. civ.). Una eventuale revoca successiva sarebbe inefficace. Affinché l'irrevocabilità della proposta sia valida occorre che sia indicato il termine entro il quale il proponente si impegna a tener ferma la proposta. La carenza di detta indicazione determina, secondo la Corte di Cassazione, la conversione della proposta in proposta semplice.

Ma come si concretano la proposta e l'accettazione nella compravendita di un bene all'interno di un supermercato? L'esposizione del bene sullo scaffale costituisce una proposta contrattuale? L'offerta dei prodotti cosiddetti "a prelievo diretto" costituisce per certo una peculiare forma di proposta contrattuale che va sotto il nome di offerta al pubblico. Essa non è un semplice invito a trattare, come nel caso delle inserzioni pubblicitarie, ma si atteggia ad autentica proposta di conclusione del contratto. Ma com'è possibile revocare un'offerta al pubblico? L'utente del supermercato che ha visionato il bene esposto sullo scaffale, ne ha letto il prezzo ed ha prelevato il medesimo bene accettando l'offerta al pubblico non ha in certo senso già perfezionato il contratto di compravendita? La validità della revoca dell'offerta al pubblico è subordinata a un requisito di forma, cioè a dire che la revoca sia fatta nella stessa forma dell'offerta o in forma equipollente. Rispettando tale requisito di forma, la revoca avrà efficacia anche in confronto di chi non ne ha avuto notizia, detta l'art. 1336 II° co. cod. civ.

Allorché i contratti perseguono interessi di carattere associativo (si pensi alle associazioni ed ai partiti politici) prendono la forma di un regolamento contrattuale cosiddetto aperto all'adesione. Ivi è il contratto stesso a fissare le modalità di adesione; qualora esso non lo faccia dispone l'articolo 1332 c.c. statuendo che l'adesione va indirizzata all'organo che è costituito ad hoc per dare attuazione al contratto ovvero a tutti contraenti originari.