1. QUADRO NORMATIVO

Il contratto di rete è stato introdotto dalla legge 33/2009 e successivamente modificato con leggi nn.
99/2009, 122/2010, 134/2012 e 221/2012.

2. DEFINIZIONE

Con il contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa.

3. SOGGETTIVITA’ GIURIDICA

Le imprese aderenti possono optare per l’ottenimento della soggettività giuridica in capo alla rete.

4. FONDO COMUNE

Può essere prevista l'istituzione di un fondo patrimoniale comune. In tal caso troveranno applicazione gli articoli 2614 e 2615, secondo comma, del codice civile (in tema di fondo consortile e responsabilità verso terzi).

Resta fermo il diritto dei terzi di agire limitatamente al fondo comune per le obbligazioni contratte dall'organo comune in relazione al programma di rete.

Entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale, l'organo comune redige una situazione patrimoniale, osservando, ove compatibili, le disposizioni relative al bilancio di esercizio della società per azioni.

5. ORGANO COMUNE

E’ possibile nominare un organo comune incaricato di gestire, in nome e per conto dei partecipanti,
l'esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso.L'organo comune agisce in rappresentanza della rete, quando essa acquista soggettività giuridica e, in assenza della soggettività, degli imprenditori, anche individuali, partecipanti al contratto salvo che sia diversamente disposto nello stesso, nelle procedure di programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni, nelle procedure inerenti ad interventi di garanzia per l'accesso al credito e in quelle inerenti allo sviluppo del sistema imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di innovazione previsti dall'ordinamento, nonché all'utilizzazione di strumenti di promozione e tutela dei prodotti e marchi di qualità o di cui sia adeguatamente garantita la genuinità della provenienza.

6. FORMA DEL CONTRATTO

Il contratto deve essere redatto per atto pubblico, per scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente (ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 e successive modificazioni) da ciascun imprenditore o legale rappresentante delle imprese aderenti e trasmesso presso il registro delle imprese.

7. ELEMENTI DEL CONTRATTO

Devono essere indicati:

a) il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale di ogni partecipante per originaria sottoscrizione del contratto o per adesione successiva, nonché la denominazione e la sede della rete, qualora sia prevista l'istituzione di un fondo patrimoniale comune;

b) gli obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della capacità competitiva dei partecipanti e le modalità concordate con gli stessi per misurare l'avanzamento verso tali obiettivi;

c) il programma di rete, che contenga l'enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun partecipante; le modalità di realizzazione dello scopo comune e, qualora sia prevista l'istituzione di un fondo patrimoniale comune, la misura e i criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e degli eventuali contributi successivi che ciascun partecipante si obbliga a versare al fondo, nonché le regole di gestione del fondo medesimo; se consentito dal programma, l'esecuzione del conferimento può avvenire anche mediante apporto di un patrimonio destinato, costituito ai sensi dell'articolo 2447 bis, primo comma, lettera a), del codice civile;

d) la durata del contratto, le modalità di adesione di altri imprenditori e, se pattuite, le cause facoltative di recesso anticipato e le condizioni per l'esercizio del relativo diritto, ferma restando in ogni caso l'applicazione delle regole generali di legge in materia di scioglimento totale o parziale dei contratti plurilaterali con comunione di scopo;

e) se il contratto ne prevede l'istituzione, il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale del soggetto prescelto per svolgere l'ufficio di organo comune per l'esecuzione del contratto o di una o più parti o fasi di esso, i poteri di gestione e di rappresentanza conferiti a tale soggetto, nonché le regole relative alla sua eventuale sostituzione durante la vigenza del contratto.

f) le regole per l'assunzione delle decisioni dei partecipanti su ogni materia o aspetto di interesse comune che non rientri, quando e' stato istituito un organo comune, nei poteri di gestione conferiti a tale organo, nonché, se il contratto prevede la modificabilità a maggioranza del programma di rete, le regole relative alle modalità di assunzione delle decisioni di modifica del programma medesimo.

8. AGEVOLAZIONI FISCALI

Fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012, una quota degli utili dell'esercizio destinati dalle imprese che sottoscrivono o aderiscono a un contratto di rete al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all'affare per realizzare entro l'esercizio successivo gli investimenti previsti dal programma comune di rete, preventivamente asseverato da organismi espressione dell'associazionismo imprenditoriale ovvero da organismi pubblici individuati con il medesimo decreto, se accantonati ad apposita riserva, concorrono alla formazione del reddito nell'esercizio in cui la riserva e' utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio ovvero in cui viene meno l'adesione al contratto di rete.

L'agevolazione può essere fruita, nel limite complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2011 e di 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta relativo all'esercizio cui si riferiscono gli utili destinati al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all'affare.

9. CREDITO DI IMPOSTA

A decorrere dall'anno 2013 e' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un fondo per la
concessione di un credito di imposta per la ricerca e lo sviluppo, riservato alle imprese e alle reti di impresa che affidano attività di ricerca e sviluppo a università, enti pubblici di ricerca o organismi di ricerca, ovvero che realizzano direttamente investimenti in ricerca e sviluppo secondo criteri e modalità definiti di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con il Ministero dello Sviluppo Economico.

10. FONDO ISTITUITO CON DECRETO DEL 8 MARZO 2013

Nell’ambito del processo di razionalizzazione degli incentivi a favore delle PMI, il Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha istituito un apposito Fondo atto, tra le altre cose, a favorire la penetrazione e il radicamento delle imprese italiane all’estero con sostegno di programmi realizzati da reti di imprese ovvero congiuntamente da PMI, volti a:

a) elaborare adeguati modelli distributivi su mercati internazionali;

b) sviluppare piattaforme e-commerce e di franchising per le PMI;

c) diffondere e tutelare il “Made in Italy” nei mercati esteri;

d) partecipare a manifestazioni e fiere internazionali;

e) realizzare una strategia di internazionalizzazione anche attraverso l'accrescimento e la valorizzazione del capitale umano.

Gli interventi previsti dal Fondo possono consistere, nel rispetto della normativa comunitaria in tema di aiuti di stato, in forme di finanziamento agevolato, contributi in conto impianti, contributi in conto capitale, contributi diretti alla spesa, contributi in conto interessi, concessione di garanzia, partecipazione al capitale di rischio e bonus fiscali.