La giurisprudenza di legittimità, anche di recente (Cass.  n.24333/ 2008 e Cass.n.19066/2006) ha affermato che, oltre alla mediazione c.d. ordinaria o tipica di cui all’art.1754 C.C., consistente in un’ attività giuridica in senso stretto, è configurabile una mediazione di tipo contrattuale che risulta riconducibile, più che ad una mediazione negoziale atipica, al contratto di mandato.
Accanto, infatti, all’ipotesi delineata dall’art.1754 C.C., i disposti di cui agli artt.1756 e 1761 C.C., supportano la configurazione di un vero e proprio rapporto di mandato ex art.1703 C.C.
Ne deriva che nella prassi il mediatore in molti casi agisca non sulla base di un comportamento di mera messa in contatto tra due o più soggetto per la conclusione di un affare (attività giuridica in senso stretto che prescinde da un sottostante titolo giuridico) ma proprio perché “incaricato” da una parte ai fini della conclusione dell’affare; in tal caso risulta evidente che l’attività del mediatore – mandatario è consequenziale all’adempimento di un obbligo di tipo contrattuale (e dunque, ex art.1173 C.C., questa volta riconducibile al contratto come fonte di obbligazioni).
Questi elementi configurano un rapporto diverso da quello della mediazione che dovrebbe avere come elemento caratterizzante, essenziale e costitutivo la imparzialità (Cass. n.6959/2000, 1447/ 2000; n.392/1997; n.1294/1986, n.1750/1984, n.186/1982).
Tale diversa, duplice qualificazione giuridica dell’attività del mediatore si rinviene, oltre che nella prassi, anche da un punto di vista formale non solo nella disciplina codicistica  della mediazione all’art.1754 C.C. (diritto al rimborso delle spese nei confronti della persona per “incarico” della quale sono state eseguite, anche se l’affare non è concluso) e all’art.1756 C.C. (incarico al mediatore da una delle parti di rappresentarla negli atti relativi alla esecuzione del contratto), ma anche nella legge n.39 del 1989, istitutiva del ruolo professionale degli agenti in affari di mediazione, all’art.2 punto 2, all’art.2 punto 4, all’art.5 punto 4.
Anche la giurisprudenza della Cassazione ha prospettato la possibilità che tra mediatore ed una delle parti intercorra un rapporto di tipo contrattuale (Cass. Sez. III, 07.04.2009 n.8374).
Sulla base di quanto appena esposto, per il mediatore, a seconda se agisca senza mandato sulla base della generale previsione dell’art. 1754 C.C., oppure quale incaricato – mandatario, può mutare il regime della responsabilità ed, in particolare, nella seconda fattispecie la giurisprudenza esclude il requisito della imparzialità sussistendo un mandato costituito dall’affidamento dell’incarico di trattare la vendita dell’immobile in nome e per conto del preponente.
E’ evidente che il mediatore che agisce per ottenere la provvigione di una mediazione da lui effettuata ha l’onere di dimostrare di non avere agito in posizione di mandatario di una delle parti.
Le conseguenze sul piano giuridico sono bene diverse.
La posizione del mandatario è inconciliabile ed ostativa rispetto alla mediazione tradizionale (in cui, come detto, il mediatore, senza preliminare assunzione di obblighi, compie l’attività di messa in contatto tra due soggetti che concludono quindi contrattualmente un’operazione di natura economica; il diritto al relativo compenso (o provvigione) sorge non più ex art.1755 C.C., nei confronti di ciascuna delle parti e solo per effetto del suo intervento, quale appunto consequenziale alla sua neutralità ed imparzialità nel mettere in relazione, bensì a carico del solo mandante, per quanto previsto dagli artt.1709 e 1720 C.C., rispetto al quale è, a sua volta, contrattualmente vincolato nell’espletamento dell’incarico e delle connesse prestazioni (Cass. Civ. Sez.III, 14.07.2009 n.16382).
Sulla base di questi principi, il Tribunale di Trani, con sentenza dell'11.03.2015 ha rigettato la domanda di un'agenzia immobiliare che richiedeva il pagamento della provvigione maturata in virtù di un presunto incarico ad acquistare non risultante per iscrittto.
L'acquirente, infatti, aveva contestato l'esistenza di un rapporto di mediazione nonchè di aver beneficiato dell'attività dell'agenzia immobiliare.che era stata incaricata dalla sola società costruttrice di piazzare i villini in costruzione sul mercato.
Seguendo altri precedenti della giurisprudenza di merito (Tribunale di Monza Sez. IV del 13.05.2014, Trib. Vicenza del 09.04.2014, Trib. Milano Sez. VII del 20.05.2013, Trib. Genova Sez.III del 18.04.2013, tutte in Pluris Cedam 2015), il Giudice del Tribunale di Trani ha ritenuto sussistente una mediazione di tipo contrattuale intercorsa tra la società costruttrice e l'agenzia immobiliare.