La clausola c.d. claims made, inserita in un contratto di assicurazione della responsabilità civile stipulato da un'azienda ospedaliera, per effetto della quale la copertura esclusiva è prestata solo se tanto il danno causato dall'assicurato, quanto la richiesta di risarcimento formulata dal terzo, avvengano nel periodo di durata dell'assicurazione, è un patto atipico immeritevole di tutela ai sensi dell'art. 1322, comma secondo, c.c., in quanto realizza un ingiusto e sproporzionato vantaggio dell'assicuratore, e pone l'assicurato in una condizione di indeterminata e non controllabile soggezione (Cass., III sez. civ., sent. n. 10506/2017 ).
Con la predetta decisione, la Corte di Cassazione ha rammentato che sul tema della validità delle clausole comunemente dette claims made, si erano già occupate le Sezioni Unite nella sentenza n. 9140 del 6 maggio 2016.
Il supremo collegio aveva stabilito che tale tipo di clausola non rende il contratto privo di rischio, e non ne comporta la nullità ex art. 1895 c.c. e che, inoltre, la suddetta clausola non è vessatoria ai sensi dell'art. 1341 c.c.; resta però da stabilire caso per caso se quella clausola possa dirsi anche "diretta a realizzare interessi meritevoli di tutela", ex art. 1322 c.c..
Nel caso di specie, occorre valutare se è meritevole di tutela la clausola che escluda il diritto all'indennizzo per i danni causati dall'assicurato in costanza di contratto, ma dei quali il terzo danneggiato abbia chiesto il pagamento dopo la scadenza del contratto, ossia in caso di c.d. richieste postume.
In primo luogo, infatti, detta clausola, attribuisce all'assicuratore un vantaggio ingiusto e sproporzionato, senza contropartita, riducendo il periodo effettivo di copertura assicurativa, dal quale resteranno verosimilmente esclusi tutti i danni causati dall'assicurato nella prossimità della scadenza del contratto.
In secondo luogo, all'incertezza circa l'accadimento dell'evento assicurato, si affianca l'incertezza della copertura assicurativa, dato che la stessa viene subordinata alla specifica richiesta di risarcimento promossa dal terzo.
In ulteriore luogo, ammesso che la richiesta del terzo venga trasmessa all'assicurazione, la copertura è ulteriormente subordinata alla data in cui tale richiesta viene effettuata.
Si realizza, dunque un esito paradossale poichè, se l'assicurato adempie spontaneamente la propria obbligazione risarcitoria prima ancora che il terzo glielo richieda, l'assicuratore potrebbe rifiutare l'indennizzo assumendo che mai nessuna richiesta del terzo è stata rivolta all'assicurato, sicchè è mancata la condicio iuris cui il contratto subordina la prestazione dell'assicuratore.
Pertanto, con questa recentissima sentenza della Suprema Corte (Cass., III sez. civ., sent. n. 10506/2017 ), la clausola c.d. claims made è stata ritenuta non meritevole di tutela.