Allo schema della cessione del credito viene ricondotta una complessa operazione negoziale come quella del factoring. Con il contratto di factoring, in particolare, si realizza la promessa di cessione dei crediti derivanti da contratti presenti e futuri da parte un'impresa in favore del factor a seguito dell'approvazione degli stessi.

Con l'operazione negoziale del factoring, il factor assume l'obbligo di realizzare operazioni accessorie come la contabilizzazione dei crediti e l'anticipazione degli importi dei crediti oggetto della cessione detratto un importo percentuale che rappresenta il corrispettivo del factoring stesso. Il factoring si applica alle cessioni di crediti tra imprese ed ha trovato una sua disciplina normativa nella L. n. 52/2001.

La giurisprudenza ha ricondotto il contratto di factoring all'interno dello schema della cessione del credito, ovvero nell'ambito dei contratti aleatori o, ancora, in quello dei contratti di finanziamento. Secondo la dottrina la causa del contratto di facotring sarebbe mutevole e dipenderebbe dal concreto atteggiarsi dell'operazione negoziale. Così si potrebbe distinguere un contratto di factoring con prevalente funzione di finanziamento e un contratto di factoring riconducibile allo schema del mandato.

Occorre distinguere la cessione del credito dalla novazione dell'obbligazione dal lato attivo in quanto, mentre la cessione del credito di cui agli artt. 1260 e ss. c.c. realizza un trasferimento della posizione creditoria relativa al rapporto obbligatorio originale (con il conseguente trasferimento di accessori, garanzie azioni ed eccezioni afferenti al credito, con esclusione, secondo parte della dottrina, della clausola penale e della caparra confirmatoria che accederebbero al contratto piuttosto che al credito) la novazione determina il sorgere di una nuova obbligazione e di una nuova posizione creditoria.

La cessione del credito non necessita, per il suo perfezionamento, del consenso del debitore ceduto ed è inquadrata, dalla prevalente dottrina, come un negozio bilaterale (anche se vi è chi distingue il caso in cui la cessione del credito sia accettata, nel qual caso il negozio sarebbe trilaterale, dal caso in cui la cessione del credito non sia accettata dal debitore ceduto, nel qual caso il negozio sarebbe bilaterale).

La cessione del credito di cui agli artt. 1260 c.c. e ss. è un contratto ad effetti reali consensuale che si presta alla realizzazione di diverse funzioni economico sociali; in particolare può integrare la fattispecie della vendita, ed è in tal caso libera nella forma o quella della donazione della quale deve rispettare le relative formalità.  E' possibile pattuire un pactum de non cedendo del credito, esso ha effetti obbligatori ma è opponibile al cessionario ove si provi che questi lo conosceva al tempo della cessione.

La cessione del credito può essere effettuata a scopo di garanzia e, in tal caso, il cessionario potrà esigere il pagamento del credito ceduto solo dopo aver tentato di esigere la prestazione garantita oppure potrà essere inserita all'interno dello schema della datio in solutum. In quest'ultimo caso la prestazione in luogo del pagamento è, per l'appunto, porprio la cessione del credito e l'estinzione dell'obbligazione originaria si realizza al momento della cessione del credito, ove questa sia effettuata pro soluto o al momento del pagamento da parte del debitore ceduto ove la cessione del credito sia stata pro solvendo. In quest'ultimo caso, poi, ove il debitore ceduto non adempia l'obbligazione alla scadenza il cessionario potrà tornare ad esigere la prestazione originaria.

La cessione del credito ha effetto rispetto al debitore ceduto dal momento in cui gli è notificata ovvero da quando questi l'ha accettata mentre, nei confronti dei terzi in caso di plurime cessioni di credito, prevale la cessione che sia stata per prima notificata al debitore ceduto o da questi accettata con atto di data certa. Si discute se, sul debitore ceduto, gravi, secondo buona fede, un obbligo di informare il cessionario della già avvenuta cessione o dell'inesistenza del credito all'atto della notificazione della cessione; è stata prospettata una corresponsabilità, a titolo contrattuale per il cedente, ed a titolo extracontrattuale per il debitore ceduto, almeno nel caso di dolosa collusione.

Si discute in ordine ai requisiti formali della notificazione, se essa debba avvenire a mezzo ufficiale giudiziario, con atto che garantisca la certezza della data o a forma libera; probabilmente, salvo il caso in cui la data certa occorra per dirimere le controversie tra più cessionari, la forma potrà essere libera.  Con riferimento all'accettazione, discussa è la sua natura giuridica; minoritaria è la dottrina che configura la cessione del credito come fattispecie trilaterale e l'accettazione come atto negoziale di una fattispecie a formazione progressiva, è stata affermata la sua natura di atto di riconoscimento del debito o, secondo diverso punto di vista, di mera dichiarazione di scienza.

Il debitore ceduto, anche in difetto di notificazione e/o accettazione della cessione del credito, non si libera del debito ove adempia nei confronti del cedente nella consapevolezza dell'avvenuta cessione; onerato di provare tale consapevolezza è, tuttavia, il cessionario del credito; per contro si libera pagando al cessionario.

La cessione del credito importa l'automatico trasferimento degli accessori e delle garanzie che assistevano il credito anche se, per la consegna della cosa oggetto del pegno, è necessario il consenso del relativo proprietario ed in mancanza di consenso il cedente è costituito custode sulla cosa stessa; analogamente, ai fini del trasferimento, in favore del cessionario, dell'ipoteca, è necessario procedere all'annotazione dell'iscrizione sui registri immobiliari.

Nella cessione del credito a titolo oneroso, il cedente è tenuto a garantire l'esistenza del credito al tempo della cessione mentre, nella cessione del credito a titolo gratuito, la garanzia è dovuta nei limiti in cui la legge pone a carico del donante la garanzia per l'evizione. Ciò comporta la validità della cessione a titolo oneroso anche in caso d'inesistenza originaria dell'oggetto (inesistenza originaria del credito), avendo il cessionario la possibilità di scelta tra il ricevere l'integrale risarcimento del danno ovvero domandare la risoluzione della cessione ed un risarcimento del danno di minore importo.

In via generale la cessione del credito si realizza pro soluto ossia senza alcuna garanzia in merito all'adempimento dell'obbligazione da parte del debitore ceduto.

E', tuttavia, possibile realizzare una cessione del credito pro solvendo; in tal caso il cedente non risponde per un importo eccedente il prezzo della cessione del credito ma è tenuto a restituire le spese sostenute per la cessione nonchè quelle impiegate per l'escussione del debitore.  D'altronde il cessionario non potrà rivolgersi al cedente se non dopo aver inutilmente escusso il debitore ceduto e non potrà più accampare pretese ove l'insolvenza del debitore ceduto sia dipesa dalla negligenza con la quale sia stato tutelato il credito.

Il debitore ceduto potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni fondate sul titolo nonchè quelle fondate sul rapporto anteriori al momento di produzione, nei suoi confronti, degli effetti della cessione; con riferimento alla compensazione, l'art. 1248 cc stabilisce che la stessa non possa essere eccepita dal debitore ceduto ove abbia accettato puramente e  semplicemente la cessione anche se con riferimento a vicende già compiutamente realizzate al tempo della cessione; diversamente in caso di notificazione della cessione o di mancata accettazione della stessa puramente e semplicemente, il debitore ceduto potrà opporre la compensazione per fatti già verificatisi al tempo della cessione (ma non per fatti successivi).