Il contratto di deposito è un contratto reale di durata che si perfeziona con la consegna. La consegna può, peraltro, realizzarsi anche con una ficta traditio e con la ritenzione della cosa da parte del depositario.

 

Elementi costitutivi del contratto di deposito sono: la consegna della cosa, l’obbligo di custodia a carico del depositario e l’obbligo di riconsegna. La causa del contratto di deposito è l’affidamento in custodia della cosa ed il suo oggetto può essere solo una cosa materiale.

 

Le principali obbligazioni del depositario sono il ricevimento in consegna della cosa, la sua custodia, la restituzione su richiesta del depositante, nonché l’obbligo di non servirsi della cosa consegnata.

 

Le principali obbligazioni del depositante sono, invece, quelle di pagare il compenso convenuto al depositario, rimborsargli le spese della custodia e le spese necessarie per la restituzione. Il contratto di deposito si presume gratuito ed è un contratto non formale.


Ove il contratto di deposito abbia ad oggetto denaro o altra cosa fungibile e sia prevista la facoltà, per il depositario, di servirsene, sia avrà la fattispecie del deposito irregolare ed il depositario, a seguito della consegna, acquisterà la proprietà delle cose con l’obbligo di restituirne altrettante della stessa specie e qualità (cfr. l’art. 1782 c.c.).

 

Disciplina a parte è poi quella del deposito in albergo.

 

A mente dell’art. 1783 c.c. l’albergatore risponde del deterioramento, della distruzione e della sottrazione  delle cose portate dal cliente in albergo, entro il valore di quanto sia deteriorato, distrutto o sottratto ed entro il limite massimo di cento volte il prezzo di locazione dell’alloggio per giornata.

 

A mente dell’art. 1784 c.c., in caso di deposito in albergo, la responsabilità dell’albergatore è illimitata quando le cose gli sono state consegnate in custodia o quando ha riufiutato di ricevere in custodia cose che aveva l’obbligo di accettare o, infine, ai sensi dell’art. 1785 bis c.c., quando la distruzione, il deterioramento o la sottrazione delle cose sono dovuti a colpa sua, dei membri della sua famiglia o dei suoi ausiliari.

 

La responsabilità dell’albergatore è, invece, esclusa quando il deterioramento, la distruzione o la sottrazione siano dovuti al cliente, alle persone che l’accompagnano, che sono al suo servizio o che gli rendono visita, a forza maggiore o alla natura della cosa (cfr. 1785 c.c.).

 

Il codice dispone, poi, la nullità dei patti con i quali venga disposta la limitazione della responsabilità dell’albergatore per il deterioramento, la distruzione o la sottrazione delle cose depositate in albergo.


Una disciplina ancora diversa è quella del deposito nei magazzini generali di cui agli artt. 1787 e ss. c.c. In questo caso il depositario ha la responsabilità per la conservazione delle merci depositate se non fornisce la prova che la perdita, il calo o l’avaria, derivi dalla natura delle merci, da vizi di imballaggio o da un caso fortuito.