Casus: il Tribunale di Mantova aveva condannato il direttore di una S.p.A. in materia di sicurezza sul lavoro alla pena di due mesi di reclusione per il reato di lesioni personali colpose commesso, in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, ai danni di un lavoratore, dipendente di una ditta appaltatrice.
All'imputato era stata contestata l’omessa valutazione del rischio di esplosione nella zona di deposito bombole da bonificare e formazione del lavoratore, senza neppure provvedere ad impartire istruzioni scritte, con la conseguenza che questi mentre si trovava sul bordo di un cestone al fine di effettuare un'operazione manuale di svuotamento della valvola di una bombola di acetilene vuota, veniva investito dalla fiammata provocata dall'esplosione del gas residuo contenuto all'interno della bombola, riportando lesioni da ustione che ne determinavano un'incapacità ad attendere le proprie occupazioni per una durata superiore a quaranta giorni.
La corte d'appello di Brescia aveva poi disposto la riduzione della pena inflitta all’imputato che da ultimo proponeva ricorso per Cassazione, la quarta sezione penale decideva il procedimento con la sentenza n. 49731 del 28 novembre 2014.
Il ricorso, basato su due motivi, è stato giudicato infondato e la statuizione della Corte di Appello lombarda confermata.
I giudici di legittimità hanno rilevato come la responsabilità penale dell'imputato, in relazione alla verificazione dell'infortunio occorso al lavoratore, aveva trovato pieno riscontro nel rilievo della mancata previa realizzazione, da parte del direttore in materia di sicurezza sul lavoro, di un'approfondita valutazione dei rischi connessi alla fase produttiva relativa all’attività del prestatore di lavoro infortunato, nella trascurata formalizzazione delle procedure funzionali alla gestione del rischio professionale specifico e nell'omessa puntuale diffusione, presso tutti i lavoratori interessati, della conoscenza di tali procedure formalizzate, unitamente alla connessa predisposizione di adeguate forme di controllo in ordine all’osservanza delle stesse.
Il principale profilo di colpa a carico dell'imputato consisteva nella mancata predisposizione, all'interno dell'azienda, di un apposito documento informativo che prescrivesse in modo dettagliato la corretta procedura concernente il controllo e lo sfiato delle bombole in coerenza con le analitiche prescrizioni dettate dalla normativa Europea UNI EN 12863.

L'eventuale adempimento, da parte del direttore degli obblighi giuridici sullo stesso incombenti, avrebbe impedito, oltre ogni ragionevole dubbio, il verificarsi dell'evento dannoso.
Infatti la fiammata da cui era derivato l'evento lesivo era stata determinata da un errato controllo del contenuto delle bombole, frutto di approssimative modalità di verifica non conformi alla disciplina Europea, che il lavoratore infortunato eseguiva in difetto di specifica formazione professionale quanto di apposita procedura standardizzata adeguatamente formalizzata.
A ciò si aggiungeva la mancanza della previsione di valutazione del rischio nel corrispondente documento redatto ai sensi del D.lgs. 233/2003.
Quanto al principio cardine che la sentenza in commento vuole ribadire è la piena cogenza della posizione di garanzia dell'imputato, rispetto all'evento infortunistico subito dal lavoratore seppur dipendente da altra ditta.

Infatti in tema di tutela dei lavoratori, la responsabilità del datore di lavoro non è esclusa dalla circostanza di aver appaltato l'esecuzione di un'opera ad altra ditta, atteso che in caso di lavori affidati in appalto la ditta appaltante è comunque tenuta a fornire le informazioni necessarie in ordine ai rischi specifici e alle misure da essa stessa adottate in relazione all'attività da svolgere.
Entrambe le ditte debbono cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione per i rischi inerenti all'esecuzione dell'opera appaltata così che in presenza di tale obbligo generale di collaborazione antinfortunistica è esclusa la possibilità che il solo affidamento a terzi della esecuzione dei lavori liberi l'appaltante dalla propria responsabilità prevenzionale (ex multis Cass. pen. III n. 15927 del 12/01/2006).

Luigi De Valeri
Ordine Avvocati di Roma
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