Impresa costruttrice e direttore dei lavori del fabbricato condominiale, responsabilità per i difetti accertati nel tempo. Il direttore dei lavori è responsabile insieme alla ditta esecutrice (appaltatrice) se i lavori da quest’ultima eseguiti non sono a norma.
 
Cass., Sez.II Civ, sentenza del 27/01/2012 n. 1218
 
Il direttore dei lavori è un rappresentante del committente con riferimento alle manifestazioni di volontà contenute in ambito strettamente tecnico, con poteri d’ingerenza, pari a quelli del committente, finalizzati alla buona realizzazione dei lavori. 
In tema di responsabilità del direttore dei lavori la sorveglianza in cui si concreta l’attività del detto professionista comporta il controllo della realizzazione dell’opera nelle sue varie fasi e pertanto l’obbligo del professionista di verificare, attraverso periodiche visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell’impresa, da attuarsi in relazione a ciascuna di tali fasi, se sono state osservate le regole dell’arte e la corrispondenza dei materiali impiegati. 
pur non essendo richiesta in cantiere la continua e giornaliera presenza del direttore dei lavori, egli ha comunque l’obbligo di controllare la realizzazione dell’opera nelle sue varie fasi. Il professionista deve pertanto verificare, attraverso periodiche visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell’impresa, se sono state osservate le regole dell’arte e la corrispondenza dei materiali impiegati.  ……….. Conformandosi ai principi suddetti la sentenza impugnata ha posto in evidenza che, in relazione alla natura dei difetti accertati quali crepe nelle facciate esterne con distacco dell'intonaco a circa 50 cm. dal suolo, tracce di umidità con muffa sulle pareti interne delle scale e lesioni nelle strutture murarie con distacco di intonaco ed infiltrazioni lungo i bordi della terrazza di copertura dell'edificio a causa della cattiva esecuzione delle fondamenta e dalla cattiva qualità dei materiali in esso impiegati senza l'uso di idoneo materiale impermeabilizzante, il direttore dei lavori doveva ritenersi responsabile per avere omesso, nella fase di realizzazione delle fondamenta, il dovuto controllo sull'esecuzione dell'opera e sulla qualità del materiale usato.”   
Pertanto, il Condominio che abbia affidato la realizzazione di alcuni lavori di rifacimento della facciata a una ditta, qualora tali lavori non siano stati realizzati a regola d’arte, potrà agire contemporaneamente sia contro l’appaltatrice che contro il direttore dei lavori.
(Avv. Gianluca Perrone)