Il contratto d’appalto può escludere la solidarietà nel pagamento dell’impresa. Legittimazione dell’amministratore a stare in giudizio.  Il tema di solidarietà delle obbligazioni condominiali fino alla sentenza delle Sezioni Unite        n. 9148 del 2008, era parere dominante che le obbligazioni condominiali fossero da considerarsi come solidali, ossia che ogni condomino potesse essere chiamato a rispondere per  l’intero debito residuo, salvo il diritto di agire in rivalsa contro gli altri inadempienti.
Con la predetta sentenza la Cassazione ha cambiato il proprio orientamento. Affermando che “ la solidarietà passiva richiede non soltanto la pluralità dei debitori e l'identica causa dell'obbligazione, ma anche l'indivisibilità della prestazione comune, in mancanza della quale e in difetto di una espressa disposizione di legge, prevale l'intrinseca parziarietà. Pertanto, considerato che l'obbligazione ascritta a tutti i condomini, ancorché comune, è divisibile trattandosi di somma di danaro e che la solidarietà nel condominio non è contemplata da alcuna disposizione di legge, prevale l'intrinseca parziarietà dell'obbligazione, di talché, conseguita la condanna dell'amministratore, quale rappresentante dei condomini, il creditore può procedere all'esecuzione individualmente nei confronti dei singoli condomini, secondo la quota di ciascuno e non per l'intero”. (Cass. SS.UU. n. 9148/08).
In questo contesto s’inserisce una sentenza della Corte di Cassazione, la n. 70 del 3 gennaio 2011.  Nel caso sotteso alla pronuncia un Condominio e l’impresa esecutrice dei lavori avevano concluso un contratto “nel quale si era espressamente previsto che la società avrebbe avuto facoltà di convenire individualmente in giudizio i condomini in ipotesi inadempienti nel pagamento delle quote di pertinenza di ognuno, con esclusione tra loro del vincolo di solidarietà (all'epoca considerato operante per le obbligazioni di cui si tratta dalla giurisprudenza di legittimità, poi superata da Cass. s.u. 8 aprile 2008 n. 3408)” (Cass. 3 gennaio 2011 n. 70).
In un caso simile, l’amministratore mantiene la legittimazione a stare in giudizio? Secondo la Suprema Corte, che ha confermato la sentenza resa in appello “ le parti, nell'esercizio della loro autonomia negoziale, avevano concordato di instaurare un rapporto sottratto alle regole richiamate dalla ricorrente, in particolare proprio relativamente alla legittimazione passiva nelle cause conseguenti al mancato versamento di quanto singolarmente ognuno dei committenti sarebbe stato tenuto a pagare alla società appaltatrice. Della possibilità di avvalersi dell'amministratore come loro mandatario e rappresentante, dunque, i condomini non si erano avvalsi per la conclusione del contratto, mentre per "gli sviluppi attuativi ed esecutivi" - che secondo la ricorrente rientravano globalmente nella competenza dell'amministratore stesso e comportavano la sussistenza della sua legittimazione passiva in questa causa - gli avevano affidato esclusivamente il compito della raccolta delle quote dovute dai singoli e della loro corresponsione alla esecutrice dei lavori, alla quale tuttavia era attribuita la facoltà di agire in giudizio appunto nei confronti dei singoli eventualmente inadempienti, anziché della collettività condominiale nel suo complesso.” (Avv. Gianluca Perrone)